Spending Review: cosa aspettarsi dopo la legge di bilancio

di Carlo Gemma

Come avevano anticipato nell’articolo del 29 Novembre 2023 con l’art. 6-ter del decreto legge 132 del 29 Settembre 2023 era stato introdotto, modificando il comma 850 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), un primo contributo alla finanza pubblica che per i comuni era pari a 100 milioni annui per le annualità 2024 e 2025. Misura già ipotizzata dalla stessa legge di bilancio, che fino ad oggi non aveva mai trovato applicazione e che come recita la normativa stessa si è resa necessaria “ai fini della tutela dell’unità economica della repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole di governance economica europea”.

Il comma 533 della legge di bilancio 2024 (213/2023) con le stesse identiche motivazioni introduce un ulteriore contributo che per i comuni vale 200 milioni annui dal 2024 al 2028, quindi il doppio rispetto al primo intervento. Va notato, inoltre, che per le province e le città metropolitane entrambi gli intervengono valgono ognuno 50 milioni di euro annui.

Simili – ma non identici, almeno nel testo – i criteri di riparto dei due contributi, infatti nel DL di Settembre il contributo è commisurato in proporzione alla spesa corrente esclusa quella per la missione 12 come risultanti dalla trasmissione BDAP del rendiconto 2022, mentre nella legge di bilancio oltre all’esclusione della missione 12 vi è un espresso riferimento alle eventuali risorse PNRR assegnate e a ciascun ente e risultanti dai sistemi informativi dedicati al 31 Dicembre 2023, oltre che l’esclusione di tutti gli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario.

Per entrambe le misure gli importi verranno quantificati con specifico decreto del ministero emanato entro il 31 Gennaio 2024 e non vi sarà un trasferimento fisico dei fondi dagli enti allo stato ma solo una riduzione delle somme traferite rispetto a quelle previste per il fondo di solidarietà comunale. Di conseguenza gli enti locali dovranno accertare in entrata l’intero importo dei trasferimenti e prevedere un capitolo di spesa a compensazione dei minori pagamenti dello stato, da regolarizzare poi con un mandato in compensazione ad una reversale.

Va però detto che, a parziale riduzione di queste misure (le quali si presentano tutt’altro che semplici da affrontare dato il contesto economico generale), vi sarà la gestione delle economie sui fondi COVID, definita dai commi dal 506 al 508 che in sintesi andrà a:

  1. quantificare gli avanzi relativi ai fondi COVID trasferiti con il DL 34/2020
  2. quantificare gli avanzi relativi ai fondi COVID più emergenza energetica assegnati con il DL 4/2022
  3. quantificare i ristori aggiuntivi da assegnare agli enti che hanno registrato spese non coperte dai ristori del DL 34/2020 rispetto alle certificazioni COVID inviate.

Le somme in eccesso che nelle versioni originarie dei decreti dovevano essere restituite allo stato in una unica soluzione con la nuova legge di bilancio verranno acquisite al bilancio dello stato in quote costanti dal 2024 al 2027. Queste risorse finanzieranno il fondo da 113 milioni annui dal 2024 al 2027 che servirà a finanziare prioritariamente gli enti che hanno registrato spese non coperte dai ristori del DL 34/2020 rispetto alle certificazioni COVID inviate, mentre la quota residua verrà distribuita ai comuni, alle province ed alle città metropolitane andando di fatto a mitigare gli effetti della spending review, anche questi conteggi verranno quantificati con decreto del ministero entro il 15 febbraio 2024.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 10/01/2024)

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