Corte dei Conti: i chiarimenti su adeguato accantonamento a FCDE e mantenimento dei residui di bilancio

di Marco Terzi

Le pronunce della Corte dei conti sui questionari degli organi di revisione su preventivi e rendiconti sono spesso utili per conoscere i numerosi errori in cui i comuni incorrono nella stesura dei propri documenti contabili. Alcune recenti delibere si sono occupate dell’attualissimo tema del mantenimento (o meno) dei residui attivi con maggiore anzianità e della corretta quantificazione del FCDE a consuntivo. Fra queste la Sezione Basilicata ricorda infatti che, “sebbene il punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente locale”. Da qui l’invito al comune in esame a verificare sempre le ragioni del mantenimento dei propri residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. Ciò al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili.

Strettamente collegato al tema della conservazione dei residui attivi a rendiconto, vi è quello della corretta determinazione dell’accantonamento a FCDE, affrontato di recente dalla Sezione Lombardia. Come chiarito da tempo dalla Sezione Autonomie con la deliberazione del 30/11/2015, n. 32/2015/INPR, il FCDE è “un fondo rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”. Ne consegue, in sede di rendiconto, il dovere di vagliare attentamente tutte le tipologie di entrata e l’andamento delle relative riscossioni ai fini della congrua e adeguata determinazione del Fondo, avendo cura di giustificare, le eventuali omissioni nella nota integrativa e/o nella relazione sulla gestione. Ciò in quanto, concludono i magistrati lombardi, il FCDE mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione. Da qui deriva la logica conclusione di limitare, per quanto possibile, le tipologie di entrate escluse dal suo calcolo.

Qui il testo completo della deliberazione della Sezione Basilicata n. 26/2024/PRSP

Qui il testo completo della deliberazione della Sezione Lombardia n. 65/2024/PRSE

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 03/04/2024)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi