PNRR: nuove Faq sui progetti definanziati e sulla anticipazione iniziale

di Michele Marezza

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso pubbliche, il 14 marzo, tre nuove FAQ che offrono chiarimenti sulle procedure operative in relazione alle innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 19/2024, intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Secondo la FAQ n. 7, gli enti territoriali che agiscono come soggetti attuatori sono obbligati ad alimentare il sistema Regis, anche per quanto concerne i progetti parzialmente o interamente finanziati dal PNRR, seguendo le precise indicazioni date dalle Amministrazioni centrali di riferimento.

La FAQ n. 8 sottolinea, in conformità al primo comma dell’articolo 11 del DL 19/2024, un incremento della percentuale delle anticipazioni iniziali, che passa dal 10 al 30 percento del contributo assegnato, a favore dei soggetti attuatori, senza pregiudizio per le maggiori percentuali stabilite da normative specifiche. L’Amministrazione centrale competente è tenuta a certificare, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, l’avvio delle procedure preliminari alla fase operativa del progetto. L’ente territoriale soggetto attuatore, a sua volta, dovrà accertare per cassa l’anticipazione iniziale come trasferimento da parte dei Ministeri.

La FAQ n. 9 affronta il tema della registrazione contabile dei contributi per progetti totalmente o parzialmente de finanziati dal PNRR. Gli enti territoriali soggetti attuatori, in osservanza del D.lgs. n. 118/2011 attualmente in vigore, accertano per cassa gli acconti e li classificano come trasferimenti ai Ministeri (come già indicato nella Faq n. 8). Le successive erogazioni a rendicontazione dovranno essere imputate seguendo le direttive fornite dalle Amministrazioni centrali titolare sul cronoprogramma dei lavori, adeguando e, se necessario, allineando le imputazioni dei propri cronoprogrammi attuativi a quelli previsti dall’Amministrazione centrale titolare.

Gli enti territoriali sono esonerati dall’obbligo di pubblicità e informazione mentre persiste l’obbligo di perimetrazione e tracciabilità, a livello gestionale, che si concretizza integrando nella descrizione dei capitoli l’indicazione del Codice Unico di Progetto (Cup), anche al fine di facilitare le attività di controllo. In conclusione, in base all’art. 12 del DL 19/2024, continuano ad essere applicate le normative semplificate, sia procedurali che contabili, previste per la gestione fondi del PNRR e del PNC.

Le tre Faq

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 29/03/2024)

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