Rendiconto 2023: il nuovo Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

di Marco Terzi

Il D.M. del 25/07/2023 non si è limitato ad introdurre il nuovo iter per l’approvazione del bilancio di previsione, con l’indubbio vantaggio di averne accelerato l’approvazione da parte di un ampio numero di enti. Esso, all’articolo 6, ha infatti introdotto alcune novità agli allegati al rendiconto, a decorrere da quello del 2023, il cui termine di approvazione è ormai alle porte. Fra questi spicca indubbiamente il nuovo Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – Allegato a) al rendiconto di esercizio, modificato a seguito della riformulazione del paragrafo n.13.7 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. Con riguardo ai residui attivi il prospetto prevede ora due specifiche voci che evidenziano:

  • l’importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce, da valorizzare a mano nel proprio gestionale di contabilità, indica le entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all’ente dopo l’ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell’anno. Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, sulla base della comunicazione della Banca/Posta o dell’incasso verificatosi prima dell’approvazione del rendiconto, al lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell’integrità;
  • l’importo, anch’esso da valorizzare a mano, dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

La modifica recepisce la proposta di Arconet formulata nella riunione del 10 maggio 2023 ed è volta a migliorare la rilevazione delle disponibilità liquide degli enti a fronte del crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle P.A. Il nuovo punto 3.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All.to. 4/2), lo ricordiamo, stabilisce ora che: “L’accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all’ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate. Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell’esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all’esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell’esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre, successivamente all’ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell’anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all’inizio del nuovo esercizio”.

Infine lo stesso allegato al rendiconto di esercizio ha accolto la modifica relativa alla voce: “Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie”, anch’essa prevista dal D.M. del 25/07/2023.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 15/03/2024)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi