Correzione errore materiale negli schemi di bilancio

di Andrea Bellini

Dopo l’approvazione in consiglio del bilancio di previsione 2024-2026 mi sono reso conto che, a causa di un refuso di una funzione nel programma di contabilità, il Fondo Pluriennale Vincolato assestato in uscita nel 2023 non è allineato con quello in entrata del 2024 del nuovo bilancio. Come posso risolvere questo mero errore materiale?


Come indicato nell principio contabile contabile applicato 4/2, paragrafo 5.4.3, “L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.” … “Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.”

In ottemperanza al principio della coerenza si ricorda che occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra gli atti di programmazione, pertanto sarà necessario provvedere alla correzione dell’errore materiale sul programma di contabilità ai fini di riallineare i saldi del FPV e provvedere correttamente alle trasmissioni alla banca dati BDAP.

Risulta però possibile modificare i documenti senza dover procedere con la riapprovazione, che richiederebbe tutto l’iter burocratico ivi incluso il deposito da parte della Giunta ed il parere dell’Organo di Revisione?

Per fornire risposta a tale quesito giunge in aiuto – per analogia – la recentissima Deliberazione n. 1/2024 della Corte dei Conti sezione di controllo per il Veneto, che ha come oggetto la richiesta delle modalità di correzione di un disallineamento tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nel rendiconto rispetto al conto del tesoriere.

Nella delibera vengono preliminarmente richiamati i seguenti principi:

“il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali […] un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa […] Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l’intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica”.

Quanto al principio della significatività e rilevanza, si specifica che “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L’effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio. L’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall’errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione”.

Con riferimento al principio della continuità, il citato allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che esso riguardi anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili; quanto al principio della pubblicità si prevede che lo stesso presupponga “un ruolo attivo dell’amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio”.

La medesima conclude che – in ottemperanza ai citati principi di veridicità, significatività e continuità – a fronte di meri errori negli schemi, per rettificare i prospetti, sia possibile procedere senza indugio alla mera rettifica dell’allegato mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, trasmettendo poi tempestivamente il bilancio aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 15/01/2024)

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