Rinegoziazione mutui, proroghe per utilizzo senza vincoli delle economie fino al 2026

di Luca Otelli

L’ultimo comma dell’articolo 119 della costituzione stabilisce che: “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”

Di fatto le economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui non si sottraggono al vincolo di destinazione posto dall’art. 119 della Costituzione e possono essere destinate solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell’indebitamento. Così come ribadito anche dalla Sez. Contr. Reg. Piemonte, delibera nr.190/2014/PAR, tali economie non possono essere considerate un risparmio utile a incrementare o finanziare la spessa corrente, ma un risparmio destinato esclusivamente alle spese in conto capitale.

Temporanea eccezione alla regola è stata disposta dall’articolo 7 comma 2 del DL. 78/2015, convertito in legge nr. 125/2015, il quale stabiliva che “per gli anni 2015, 2016 e 2017, le riserve derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione”. La validità di tale norma è stata più volte oggetto di modifica da parte del legislatore, da ultima quella dell’art. 3, comma 5-octies, del DL. 228/2021, convertito in Legge nr. 15/2022, che ha prorogato fino al 2024 la facoltà di utilizzare tali economie senza vincolo di destinazione.

La conversione del DL 132/2023 riserva una buona notizia agli enti territoriali in quanto proroga la possibilità di utilizzare le economie da rinegoziazione dei mutui, senza vincolo di destinazione, fino al 2026.

All’interno del provvedimento di conversione si legge che:

  • l’articolo 6-quinquies, introdotto dal Senato, estendo fino al 2026 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Tale disposizione prolunga quindi ancora una volta quanto disposto dall’articolo 7 comma 2 del DL. 78/2015 e permette agli enti, a fronte delle persistenti difficoltà finanziarie, di utilizzare tali economie in parte corrente, in deroga all’orientamento espresso dalla magistratura contabile secondo quanto sancisce la Costituzione in tema di indebitamento degli enti territoriali.

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 01/12/2023)

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