Bilancio di previsione: il principio di coerenza va oltre la perfetta corrispondenza dei numeri

di Michele Marezza

Un argomento molto trattato in questo periodo è sicuramente il rispetto del principio di coerenza tra il bilancio 2023-25 in corso di gestione e il bilancio 2024-26 in fase di approvazione. Il principio contabile generale della coerenza, citato nell’allegato 1 al Dlgs 118/2011, prevede: “Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.”

Dal punto di vista contabile, principalmente, si tende a rispettare il principio di coerenza facendo coincidere gli stanziamenti delle annualità 2024 e 2025 del bilancio in corso di gestione con le stesse annualità del bilancio di previsione in corso di redazione. In alcuni casi non è però così scontato mantenere gli stessi stanziamenti tra i due bilanci, non per nulla il principio contabile parla di “nesso logico” e non di “identità numerica”.

Per esempio ci si potrebbe trovare di fronte alla necessità di applicare l’avanzo di amministrazione presunto (accantonato o vincolato) al bilancio di previsione 2024-26 senza poter naturalmente fare lo stesso sull’annualità 2024 del bilancio 2023-25. Per il principio di coerenza, come detto, richiedendo lo stesso di “assicurare un nesso logico e conseguente”  più che una semplice coincidenza contabile tra gli stanziamenti dei due bilanci, la differenza dovuta all’applicazione dell’avanzo rispetterebbe comunque la coerenza logica delle scelte, in quanto sarebbe dovuta a risorse non utilizzate nel bilancio precedente; in questo caso risulta più importante verificare che tale avanzo non derivi da una spesa iscritta (e pertanto autorizzata) nel bilancio 2023-25 annualità 2023, così da evitare la duplicazione della stessa.

La nota integrativa del bilancio di previsione 2024-26 sarà poi la sede dove spiegare tutte le valutazioni fatte motivando le eventuali differenze tra i due bilanci a dimostrazione del rispetto del principio di coerenza, così come di tutti gli altri principi previsti dall’allegato 1 al Dlgs 118/2011.

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 24/11/2023)

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