Rappresentazione del fondo pluriennale vincolato in sede di predisposizione del bilancio di previsione

di Fabio Venerini

Il mio comune approva il bilancio di previsione prima del 31 dicembre, posso attendere il riaccertamento ordinario dei residui per la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato?


Il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 stabilisce che, secondo il principio della competenza potenziata, il fondo pluriennale vincolato è “uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati“.

La redazione del Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, insieme al cronoprogramma, sono quindi fondamentali strumenti di programmazione da utilizzare già in fase di predisposizione del bilancio di previsione. Qualora non ci fosse la possibilità di definire il cronoprogramma, il paragrafo 5.4.5 del richiamato principio contabile indica la possibilità di imputare il fondo nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento. Le cause che non hanno reso possibile la definizione del cronoprogramma – e quindi dell’esigibilità della spesa – devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio, e il fondo pluriennale vincolato deve essere adeguato in corso d’esercizio apportando le necessarie variazioni in seguito alla definizione del cronoprogramma.

La necessità di determinare correttamente il FPV viene inoltre ribadita dalla Corte dei Conti: ad esempio la deliberazione n. 62/2022/PRSE della Sezione regionale di controllo per il Veneto, oltre a richiamare i paragrafi del principio contabile già citati, segnala come la non corretta determinazione del fondo e la sua mancata rappresentazione in bilancio violino il principio di veridicità, “tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l’adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016)“.

Il fondo pluriennale vincolato deve quindi essere determinato fin dalla fase di predisposizione del bilancio e non può essere omesso neanche nel caso in cui il bilancio venisse approvato prima del 31 dicembre. La mancata rappresentazione del fondo viola infatti i principi di veridicità e di competenza e compromette la funzione di rappresentazione degli equilibri del bilancio di previsione.

 Stampa / Esporta PDF

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 04/12/2023)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi