Nuovo iter per il bilancio di previsione: attenzione al principio generale della coerenza

di Carlo Gemma

Come abbiamo già visto negli articoli precedenti il nuovo iter di bilancio in un certo senso porta un po’ di ordine e dovrebbe essere visto anche come uno strumento utile al responsabile finanziario per razionalizzare un processo che, fino ad oggi, era completamente lasciato alla regolamentazione dei singoli enti locali.

Come spesso avviene però, quando si introducono nuove disposizioni, vengono alla luce usanze e problematiche che – benché conosciute – vengono sistematicamente sottovalutate. In questo caso parliamo del principio generale della coerenza e, più in particolare, della coerenza interna in sede preventiva: gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente.

In generale quando vengono effettuate delle modifiche alle norme o ai principi contabili si dà sempre per scontato che tutte le prescrizioni vengano di norma rispettate; in realtà in questo caso, facendo riferimento al DUP o agli atti di indirizzo della Giunta, la revisione del principio contabile applicato 4/1 ha voluto sottolineare che la redazione del cosiddetto bilancio tecnico debba comunque andare avanti anche in assenza dei documenti propedeutici sulla base del concetto del “trascinamento delle previsioni assestate”.

Ma è proprio su questo concetto che il principio della coerenza gioca un ruolo fondamentale, perché nel momento in cui viene avviato l’iter risulta necessario riconsiderare e iniziare a scadenzare tutti i vari documenti di programmazione al fine di poter rispettare tutte prescrizioni per arrivare all’approvazione entro il termine del 31/12. Dato che il principio contabile prescrive di andare avanti in qualsiasi contesto, ci si può trovare di fronte a differenti situazioni.

Il primo problema sarà quello di raccordare il redigendo bilancio di previsione con il DUP 2024-2026 che nel frattempo potrebbe essere approvato oppure solo presentato oppure nemmeno abbozzato. Il principio contabile dà per scontato che il DUP sia approvato e prevede che con l’approvazione del bilancio in giunta venga anche predisposta la nota di aggiornamento al DUP, ma se questo non è ancora stato predisposto dovrà essere presentato ed approvato prima dell’approvazione del bilancio in consiglio. A questo proposito va quindi ricordato che recenti sentenze del TAR Campania e TAR Puglia hanno disposto che la discussione e l’approvazione del DUP dev’essere svolta in apposita e specifica seduta “dedicata”, preliminare rispetto a quella di approvazione del bilancio di previsione.

Un caso particolare potrebbe essere quello in cui il DUP sia stato approvato solo giunta (ma non ancora in consiglio) e la giunta approvasse delle linee di indirizzo al bilancio differenti: in questo caso sarebbe opportuno in quella sede apportare la conseguente variazione al DUP e poi approvarlo in consiglio con la modifica.

Come precedentemente anticipato emergono poi anche degli errori o degli usi che alla luce del nuovo iter dovranno essere riconsiderati, infatti spesso nel DUP di Luglio non vi è l’adozione del nuovo piano triennale delle opere e quello dei servizi, per cui per rispettare gli obblighi di pubblicità minimi bisognerà approvarli con atti separati tenendo sempre presente la data di approvazione finale del bilancio.

Altro problema rilevante, soprattutto quando il DUP non è stato approvato a Luglio, è relativo alle annualità 2024 e 2025 del bilancio 2023-2025; infatti nel momento in cui il DUP dovesse essere approvato bisognerà ricordarsi di allineare le due annualità del bilancio in corso proprio per rispettare il principio della coerenza; la stessa cosa dovrà valere per l’approvazione degli altri documenti di programmazione eventualmente approvati con atti separati.

In sintesi questo nuovo iter potrebbe effettivamente diventare uno strumento utile per rendere il processo di approvazione del bilancio di previsione meno faticoso e con una chiara attribuzione delle responsabilità, ma a monte sarà necessario porre rimedio a una serie di errori, comuni a molti enti purtroppo, relativi alla gestione degli strumenti di programmazione; nello specifico bisogna far proprio quel concetto di trascinamento delle previsioni che impone di guardare al triennio per ogni variazione e non limitarsi a rincorrere le urgenze dell’esercizio in corso, in modo da poter affrontare ogni scadenza con le sole modifiche dettate dagli ultimi avvenimenti e non doversi preoccupare di recuperare anche tutto quello lasciato indietro in precedenza.

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 18/09/2023)

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