Tempi e contenuti del Bilancio Tecnico nel nuovo iter di approvazione del bilancio

di Andrea Bellini e Marco Allegretti

Con l’aggiornamento del Principio contabile 4.1, concernente la programmazione del bilancio, avvenuto col DM 25 luglio 2023, viene introdotto un nuovo iter procedurale raffigurante i processi e le tempistiche che il legislatore ha predisposto ai fini di indirizzare i vari enti all’approvazione del bilancio di previsione entro fine anno.

In questa programmazione svolge un ruolo fondamentale il responsabile del servizio finanziario che viene chiamato a predisporre un bilancio tecnico da presentare:

  • Ordinariamente (p.c. 4/1, sezione 9.3.1), ai responsabili degli altri servizi dell’ente entro il 15 settembre con la richiesta di proporre previsioni ove competenti;
  • Negli enti locali di piccole dimensioni (p.c. 4/1, sezione 9.3.3), all’organo esecutivo entro il 30 settembre il quale valuterà il coinvolgimento dei vari uffici nella predisposizione delle previsioni.

Giova evidenziare che RGS, in una recente risposta a specifico quesito di un ente, ha avuto modo di chiarire che è sempre possibile applicare la procedura ordinaria anche per gli enti di piccole dimensioni.

A norma del principio contabile 4/1 il c.d. bilancio tecnico è costituito da:
a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
b) l’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati;
c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Congiuntamente allo schema di bilancio tecnico, il responsabile del settore finanziario è tenuto a trasmettere la documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio.

Seppur il principio contabile stesso preveda che l’individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisca una valutazione del responsabile del servizio finanziario, è contenuta all’interno dello stesso una esemplificazione pratica (cfr. Esempio n. 2) la quale prevede i seguenti elaborati con riferimento ad un ipotetico bilancio 2025-2027:

1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del PEG dell’esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini dell’elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell’esercizio 2023;
2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio). Ai fini dell’elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell’esercizio 2024;
3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell’elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti /impegni degli esercizi 2025-2026;
4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell’ente relativi all’esercizio successivo al bilancio in corso di gestione. Ai fini dell’elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicati gli accertamenti/impegni dell’esercizio 2027.

È inoltre opportuna una relazione esplicativa delle principali questioni rilevanti, dei criteri utilizzati per la quantificazione delle previsioni e, qualora sussistesse la fattispecie, delle operazioni effettuate per sanare eventuali squilibri sulle previsioni.

Una volta recuperate le previsioni, entro il 20 ottobre il Responsabile finanziario determina il risultato di amministrazione presunto e la versione finale del bilancio, oltre a predisporre infine gli atti formali, consegnando all’organo esecutivo la documentazione e gli allegati necessari per l’approvazione in giunta del bilancio di previsione entro il successivo 15 novembre.

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 11/09/2023)

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