Gestione cassa vincolata, si pronuncia anche la Corte dei Conti del Piemonte

di Luca Otelli

Con l’avvento del PNRR, la cui anticipazione di risorse crea cassa vincolata, l’attenzione sulla corretta quantificazione di questo valore è sempre più alta da parte degli organi di controllo degli enti locali.

Dopo le sentenze delle Corte dei Conti di Toscana e Emilia-Romagna in merito alla formazione di cassa vincolata sui proventi da sanzioni al codice della strada, seppur per analogia in contrasto con quanto previsto dalla Faq 28 di Arconet per i proventi dei titoli abitativi edilizi nella tipologia di vincolo che si va a formare, anche la Corte dei Conti del Piemonte, Sezione Regionale di controllo, nella sua deliberazione nr. 79/2023/PRSE si esprime su gestione e valorizzazione della cassa vincolata.

La Corte stessa, nella sua delibera, sancisce che:

“L’ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante; infatti, un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile, oltre all’eventuale violazione dei limiti imposti dall’articolo 195 del Tuel all’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti, ossia per far fronte a momentanee indisponibilità di risorse libere.

Peraltro, la presenza di un fondo cassa composto in larga parte da risorse vincolate può costituire una criticità nella gestione dei fisiologici flussi di liquidità ed è sintomo di tensioni di cassa; infatti, salvo temporanee esigenze, l’ente dev’essere in grado di fronteggiare con le proprie risorse le ordinarie necessità di gestione e di ricostituire quanto prima – e, comunque, entro la fine dell’esercizio – la giacenza di cassa vincolata che dovrà essere utilizzata per far fronte ai pagamenti ai quali è destinata.”

Tutto questo porta a far rispettare all’ente quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL relativamente all’utilizzo di entrate vincolate e dall’articolo 222 del TUEL in merito all’anticipazione di Tesoreria, oltre naturalmente a quanto previsto dall’art. 180 comma 3, lettera d) e l’art. 185 comma 2, lettera i) del Tuel dove si definiscono quali sono le movimentazioni della cassa vincolata.

Questa ulteriore deliberazione della Corte dei Conti evidenzia nuovamente la rilevanza assunta dalla gestione della cassa vincolata e deve essere di stimolo agli enti per la sua corretta gestione; si sottolinea inoltre il fatto che tali conclusioni devono spronare gli enti alla rideterminazione della cassa stessa ove si evidenzino mancanze o problematiche sul valore rilevato (dettaglio rideterminazione trattato in un precedente articolo di ELNews).

 Stampa / Esporta PDF

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 01/11/2023)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi