FAQ ARCONET: il raccordo fra nuovi livelli di progettazione e FPV

di Marco Terzi

A pochi giorni dalla FAQ n.52 sulla codifica di bilancio delle voci di spesa per i contratti di efficientamento energetico, di cui abbiamo parlato nell’articolo del 9 ottobre scorso, lo scorso 18 ottobre il MEF ha diffuso sul proprio sito web la FAQ n. 53. A differenza delle precedenti, essa non fornisce una soluzione ad un quesito ma affronta il tema del necessario raccordo fra principi contabili e nuovi livelli di progettazione, così come disciplinati ora dall’articolo 41 del d.lgs. n. 36/2023. Questi ultimi, lo ricordiamo, si distinguono in soli due livelli successivi: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, che hanno sostituito i tre livelli di progettazione previsti dall’art.23 del vecchio Codice: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo.

Consapevole della necessità di adeguare il principio contabile allegato n. 4/2 al nuovo Codice degli appalti ed, in particolare, il paragrafo 5.4.9, nelle more dell’adozione del relativo decreto correttivo, Arconet ne propone una possibile formulazione. Detto paragrafo, come noto, individua ed elenca le condizioni necessarie per la conservazione del Fondo Pluriennale Vincolato per le spese di investimento non ancora impegnate al termine dell’esercizio. Il testo proposto conferma le condizioni per il mantenimento del FPV per tali spesema con una differenza sostanziale. Come noto, queste sono elencate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo. Le prime due, lo ricordiamo, sono condizioni necessarie: la lettera a) richiede l’integrale accertamento delle entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento); la lettera b) richiede l’inserimento dell’intervento nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici, con esclusione degli appalti di lavori pubblici che non vi devono essere inseriti ai sensi della legislazione vigente. L’articolo 37 del nuovo Codice ha rivisto al rialzo tale soglia di valore portandola a 150.000,00 euro rispetto ai 100.000,00 euro previsti dal d.lgs. n. 50/2016. Le condizioni elencate alle successive lettere da c) ad e) sono invece eventuali e per la conservazione del relativo Fondo pluriennale vincolato è sufficiente il verificarsi anche di una sola di esse. Ma la vera novità si trova alla lettera d)se prima era richiesta l’attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, ora è sufficiente che siano attivate quelle del progetto di fattibilità tecnico-economica. Quest’ultimo, tuttavia, come chiarito nel testo della FAQ, deve prevedere un grado di approfondimento di fatto equivalente a quello del vecchio progetto definitivo.

Da un punto di vista strettamente letterale le novità del nuovo testo proposto da Arconet sono le seguenti:

  • Eliminazione di ogni riferimento al vecchio Codice ed ai limiti di spesa per l’iscrizione delle opere nel programma triennale dei lavori pubblici, sostituiti ora con un generico e sempre valido rinvio alla legislazione vigente.
  • Eliminazione di ogni riferimento ai previgenti livelli di progettazione e loro sostituzione con i due livelli previsti dal nuovo Codice.

Qui il testo completo della FAQ Arconet n.53

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 23/10/2023)

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