di Marco Terzi
Che quello della corretta gestione della cassa vincolata sia un tema centrale per la Riforma contabile e per la Corte dei conti è fatto ormai noto da tempo. A ribadirlo, ancora una volta, è la Sezione Lombardia, da ultimo con propria deliberazione n. 242 del 19/10/2023, resa in sede di esame dei questionari dell’Organo di revisione di un comune ex legge n. 266/2005.
Nel caso specifico, dal minuzioso esame dei questionari resi sui rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 è emersa la non corretta gestione della cassa vincolata, con particolare riguardo ai vari fondi Covid, pur essendo questi correttamente quantificati e vincolati nei risultati di esercizio (allegato a/2 al rendiconto). In sostanza l’ente in esame aveva sì vincolato le somme nel proprio risultato di esercizio ma non aveva creato il necessario vincolo sulla giacenza di cassa.
I giudici lombardi evidenziano infatti che “il Comune non ha mai apposto alcun vincolo di cassa in violazione della norma che impone di costituire e gestire la cassa vincolata secondo i pertinenti principi contabili (punto 10.6 del principio contabile applicato allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 31/2015/INPR del 19 novembre 2015. Con riferimento alle risorse provenienti dai fondi Covid-19 COVID, si osserva che le stesse sono caratterizzate da uno specifico vincolo “di scopo” espressamente previsto da una norma di legge e, come tali, dovranno confluire nella cassa vincolata, (oltre che essere vincolate nel risultato di amministrazione), nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), all’art. 185, comma 2, lett. i) e agli artt. 195 e 222 del TUEL (deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio Deliberazione n. 93/2022/PRSE)”. Sulla necessità di non distrarre le risorse vincolate – in termini di cassa – l’art. 180 e l’art. 185 del TUEL prevedono infatti rispettivamente che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “(…) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti (…)”; e che il mandato di pagamento attesti “(…) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti (…)”. A nulla rileva, ovviamente, come nel caso in esame, che l’ammontare di tali somme fosse quantitativamente limitato. Da qui la necessità per ogni ente di gestire sempre con la massima cura e attenzione la propria cassa vincolata.
Qui il testo completo della Deliberazione n. 242 del 19 ottobre 2023 della Sezione Lombardia
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 13/11/2023)
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