Fondo funzioni enti territoriali: può finanziare acquisti o lavori di parte capitale?

di Lucia Zencher e Marco Allegretti

 

Il Fondo per le funzioni fondamentali può concorrere al finanziamento della parte capitale di bilancio per acquisti di attrezzature o dispositivi ovvero per la realizzazione di  lavori specifici quali misure di contrasto al contagio epidemiologico? Se sì, come si può evidenziare in sede di rendicontazione ministeriale?


Il quesito si riferisce al Fondo per le funzioni fondamentali assegnato con l’art. 106 del D.L. 34/2020 integrato dall’art. 39 del D.L. 104/2020 da ripartire su Provincie, Comuni e Città metropolitane, per garantire un adeguato supporto finanziario ai citati Enti, impegnati ad adottare misure di contrasto al Covid-19.  Tale risorsa è stata introdotta non solo per far fronte alle minori entrate incassate dagli enti (a titolo di entrate tributarie o extra tributarie) ma anche per le maggiori spese sostenute per acquisti mirati al contrasto epidemiologico (DPI, spese di sanificazione, ecc.).

Tale fondo può certamente concorrere al finanziamento anche della parte capitale di bilancio, ed in particolare per gli acquisti ascrivibili alla voce “beni materiali” del piano dei conti (U.2.02.01.00.000). Questa possibilità emerge osservando l’attuale modello ministeriale di rendicontazione, il quale prevede anche le spese del titolo II del bilancio.

Il tema è stato anche trattato nelle FAQ pubblicate da RGS nei giorni scorsi e, all’interno delle stesse, sono stati messi punti fermi importanti a tale possibilità.

In particolare, la FAQ n. 16 (seppur trattando di FPV in conto capitale) chiarisce:

…tra le “Maggiori spese 2020 “ COVID-19”” che è possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investimenti connessi al COVID-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da COVID 19 nei cantieri dei lavori pubblici (anche per effetto del recente decreto “semplificazioni”) o altri interventi di adeguamento di spazi e locali. Non rientrano, invece, le spese per investimenti e lavori in senso lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a disposizione come contributi agli investimenti…

La FAQ 32, invece, circa il finanziamento dell’acquisto di nuovi scuolabus con il fondo in commento chiarisce:

Si ricorda, preliminarmente, che le spese finanziabili a valere sulle assegnazioni del Fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020 e all’art. 39 del Dl n. 104/2020 devono essere spese connesse all’emergenza epidemiologica in corso, ossia maggiori spese che l’ente ha sostenuto nell’esercizio 2020 proprio in ragione dell’epidemia da Covid-19 e che, altrimenti, non avrebbe sostenuto. La colonna (e) della Sezione 2 del Modello è, infatti, denominata “Maggiori spese 2020 COVID-19”. Ciò premesso, l’acquisto di nuovi scuolabus non appare una spesa finanziabile con le risorse del Fondo in parola se tale acquisto derivi solo dall’esigenza di potenziare il servizio di trasporto scolastico offerto sul territorio e non sia effetto delle misure di contenimento del virus. Qualora, invece, il servizio di trasporto scolastico dovesse essere rafforzato per rispetto della normativa di contenimento del virus, si rappresenta la possibilità di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 la spesa sostenuta dall’ente per il noleggio degli ulteriori scuolabus che si è reso necessario utilizzare per erogare il servizio di trasporto scolastico in sicurezza. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per finanziare l’acquisto degli scuolabus.

Dalla lettura delle suddette FAQ, pare evidente la volontà di non far finanziare agli Enti spese che possano dare utilità pluriennale indipendente dal COVID-19 e, pertanto, di finanziare spese che l’Ente avrebbe comunque dovuto sostenere.

Da ciò, la risposta al quesito posto non può che essere positiva: il fondo per le funzioni fondamentali concorre a finanziare gli acquisti fatti per contrastare il corona-virus ed imputati alla parte capitale degli enti locali, attraverso la specifica formazione di avanzo economico, ma con le limitazioni e attenzioni poc’anzi viste.

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 08/02/2021)

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