Unioni dei Comuni: il richiamo della Corte dei conti alla corretta gestione contabile

di Michele Marezza

La Corte dei conti sezione regionale per l’Emilia-Romagna, con delibera n. 212/2023 ha posto l’attenzione sulle finalità e sull’essenza delle Unioni, che non devono limitarsi ad una forma associativa obbligatoria per i comuni di minore dimensione demografica, quanto piuttosto diventare uno strumento a disposizione delle amministrazioni comunali per rendere più efficiente l’erogazione dei servizi per i cittadini ed il territorio, attraverso il raggiungimento di economie di scala. Nel richiamare l’attenzione sulle finalità delle Unioni, la Corte dei Conti si è anche soffermata sulla gestione dei rapporti contabili tra Unioni e Comuni.

Dal punto di vista dell’efficienza dell’erogazione dei servizi, la gestione delle Unioni si deve risolvere in un preciso “obbligo di adottare forme di gestione in grado di assicurare un utilizzo più efficiente delle risorse impiegate. Infatti, l’esercizio sovracomunale delle funzioni e dei servizi, indirizzandosi ad un bacino di utenti più ampio rispetto a quello costituito dai comuni di limitate dimensioni demografiche, dovrebbe costituire lo strumento attraverso cui realizzare economie di scala e, conseguentemente, significativi risparmi di spesa”.

A tal fine, “per evitare che la forma associativa, come tale finalizzata a conseguire efficienza e risparmi di spesa, adotti scelte elusive dei predetti limiti e vincoli, dovrebbe conoscere e valutare la situazione degli enti che ne fanno parte ed il rispetto da parte loro delle norme vincolistiche. Diversamente opinando, si consentirebbe all’ente Unione di non perseguire le finalità proprie delle sue ragioni istitutive, incrementando, anziché ridurre o razionalizzare, le spese complessive degli enti associati, tenuti appunto a sostenerle pro-quota

Questo preambolo ci porta di conseguenza alla necessità di rispettare il principio generale della Corte costituzionale: “nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici, debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo”.

Diventa quindi essenziale, al fine della regolarità contabile e amministrativa degli atti, l’allineamento delle poste di bilancio reciproche tra Comuni e Unione per scongiurare:

  • il formarsi, nel bilancio dell’Unione, di residui attivi insussistenti, in quanto non corrispondenti ai residui passivi dei Comuni;
  • il rischio di insolvenza dell’Unione, con conseguente “effetto domino” sui bilanci dei Comuni chiamati ad intervenire in soccorso del bilancio dell’Unione.

L’allineamento delle poste di bilancio, finalizzato alla conciliazione dei debiti e crediti rilevati con il rendiconto di gestione, va ricercato già dall’adozione del bilancio di previsione attraverso l’istituzione, nei bilanci dei Comuni, di appositi capitoli di spesa “specializzati” per ogni servizio trasferito che dovrà corrispondere alle entrate pro-quota iscritte nel bilancio dell’Unione nei confronti dei Comuni associati. Questa verifica iniziale diventa la condizione necessaria per evitare l’effetto espansivo della spesa.

Questo primo allineamento va mantenuto durante tutto l’esercizio attraverso le opportune variazioni di bilancio e soprattutto controllato nel momento della verifica degli equilibri di bilancio previsto dall’art. 193 del Tuel.

Va sottolineato, che l’art. 11, c. 6, lett. j del D. Lgs. n. 118/2011 contempla, tra i soggetti tenuti all’asseverazione, le società controllate e partecipate e gli enti strumentali e, pertanto, l’Unione, non ricadendo in queste categorie, non soggiace espressamente agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, all’Organo di revisione dal citato art. 11. Tuttavia, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza, di respiro costituzionale.

La riconciliazione tra i debiti e crediti dell’Unione e dei Comuni associati è necessaria al fine di garantire gli equilibri, la trasparenza e la veridicità delle risultanze del bilancio; la mancata reciprocità delle partite creditorie e debitorie tra enti pubblici viola quindi le regole contabili afferenti agli equilibri di bilancio e il buon andamento dell’azione amministrativa del Comune e rende inattendibili le risultanze del rendiconto che non adempie più allo scopo di riassumere in modo chiaro ed attendibile la situazione economico-finanziaria dell’ente che lo adotta.

Non bisogna, infine, sottovalutare il ruolo dell’organo di revisione dei conti, che ha il dovere di controllare ed eventualmente segnalare la mancata conciliazione dei debiti e dei crediti, in particolare quando questa si protrae nel tempo e non viene corretta non appena l’Ente o l’Unione ne viene a conoscenza.

Delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 212/2023

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 17/01/2024)

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