Caro materiali: risorse a disposizione degli enti locali per le Opere Pubbliche

di Michele Marezza

L’incremento dei costi delle materie prime sta mettendo a dura prova la copertura delle opere pubbliche da iniziare e soprattutto quelle già iniziate e di conseguenza la contabilità dell’ente.

Il Legislatore ha messo a disposizione, già a partire dal 2021, alcune disposizioni a supporto dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione verificatisi: dopo l’individuazione da parte del MIMS delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi viene concessa agli Enti Locali la possibilità di provvedere alle compensazioni utilizzando – in primis – nei limiti del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, le somme derivanti dai ribassi d’asta e le somme risparmiate relative ad opere già terminate (esecuzione del collaudo + emanazione del certificato di regolare esecuzione).

In caso di insufficienza di tali risorse è stato istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi assegnato al MIMS.

Questo intervento, inizialmente contenuto nell’art. 1 septies del Dl 73/2021 – Decreto Sostegni Bis e previsto per il primo semestre 2021 è stato prorogato fino al primo semestre 2022 con la legge di Bilancio 2022 e con il decreto Energia (DL 17/2022) mentre il relativo Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, è stato aumentato di 250 milioni di euro.

Nel 2022, grazie all’articolo 29 del Dl 4/2022, il legislatore è intervenuto sui prezzi di tutti i materiali e ha introdotto la clausola di revisione prezzi per le procedure di affidamento dei contratti pubblici fino al 31/12/2023.

Il nuovo decreto dispone le medesime finalità di finanziamento previste nel 2021: 50% delle somme accantonate per imprevisti, ribassi d’asta, somme risparmiate relative ad opere già terminate.

La copertura dei maggiori costi per il caro materiali, in base a quanto disposto, prevede dal punto di vista contabile:

  • Nel caso di un aumento coperto dai ribassi d’asta o dal 50% delle somme accantonate per imprevisti il maggior impegno può essere già contenuto negli importi stanziati in bilancio per l’opera;
  • Nel caso di aumento coperto da somme risparmiate relativamente ad altre opere già terminate nel 2021, il maggior costo potrà essere coperto tramite l’applicazione dell’avanzo destinato o vincolato già rilevato all’interno del risultato di amministrazione 2021 solo nel caso in cui l’avanzo provenga da risorse proprie dell’ente o mutui e non da contributi specifici.
  • Nel caso di un aumento da coprire con le somme risparmiate da opere concluse nel 2022 l’analisi deve essere più attenta: le somme risparmiate ma finanziate da FPV possono essere utilizzate “solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente” e quindi diventa obbligatorio valutare se il mancato pagamento dei maggiori costi dovuti al caro materiali sia un danno o meno per l’ente. Le somme risparmiate su opere concluse nel 2022, non finanziate da FPV, dovranno semplicemente essere imputate sul nuovo capitolo tramite variazione di bilancio.

L’utilizzo di risparmi coperti da FPV per opere iscritte su missioni e programmi diversi potrebbe creare un problema su come conciliare l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2022 coerentemente con quanto deliberato nel prospetto FPV allegato al rendiconto 2021. Si attende in merito un intervento normativo.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 27/07/2022)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi