di Carlo Gemma
Sto predisponendo il bilancio consolidato, quali sono le modifiche apportate alla riclassificazione del patrimonio netto nel bilancio consolidato a seguito delle modifiche introdotte agli schemi con i correttivi del 2021?
Per rispondere alla domanda è necessario fare principalmente riferimento alle modifiche avute sulla riclassificazione del patrimonio netto nel prospetto del passivo dello stato patrimoniale dell’ente. A fronte di queste infatti è stato aggiornato l’allegato 11 al d.lgs. 118/2011.
Con l’occasione però si è fatta chiarezza anche sulla rappresentazione delle quote di terzi, infatti fino allo scorso anno la rappresentazione delle voci del patrimonio netto era comprensivo della quota di terzi le quali erano poi dettagliate nella sezione sottostante mediante due righe relative al fondo di dotazione sommato alle riserve ed al risultato economico dell’esercizio. Nei nuovi schemi invece viene fatta una netta distinzione all’interno del patrimonio netto fra le quote della capogruppo e quelle invece di terzi, evidenziando quindi i risultati parziali della quota del gruppo e di quella di terzi prima di riepilogare il totale complessivo.
In conseguenza a ciò il prospetto è stato aggiornato e allineato ai seguenti punti:
- I – Fondo di dotazione
- II – riserve
- b) da capitale
- c) da permessi di costruire
- d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
- e) altre riserve indisponibili
- f) altre riserve disponibili
- III – Risultato economico dell’esercizio
- IV – Risultati economici di esercizio precedenti
- V – Riserve negative per beni indisponibili
- Totale patrimonio netto di gruppo
- VI – fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
- VII – Risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi
- Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi
- TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
Un’operazione molto simile è stata fatta nel conto economico con rifermento al risultato dell’esercizio, in questo caso in precedenza vi era il totale del risultato e sotto l’indicazione della quota di terzi, mentre ora nel prospetto viene evidenziata anche la riga con la quota di pertinenza del gruppo:
- 27 – RISULTATO DELL’ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)
- 29 – RISULTATO DELL’ESERCIZIO DI GRUPPO
- 30 – RISULTATO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
Proprio a fronte di questa modifica il principio contabile è stato rettificato nel punto 5 della fase 3 dell’esempio 1 relativo al consolidamento integrale per dettagliare al meglio le operazioni per il calcolo delle quote di terzi; in particolare viene evidenziato che la quota di risultato di terzi deve per forza tener conto delle operazioni di rettifica avvenute sui bilanci in sede di omogeneizzazione. Questo significa che il calcolo deve essere effettuato su un valore intermedio rispetto al bilancio di partenza (quello approvato dalla partecipata) e quello di arrivo (il consolidato stesso).
Nell’esempio viene inoltre evidenziato come ora le voci relative alle quote di terzi siano un elemento effettivo nel prospetto finale del bilancio e debbano essere movimentate mediante scritture specifiche che stornano il valore dalle voci del patrimonio netto della capogruppo per riportarle sulle voci dei terzi.
Riepilogate così le principali novità va però segnalato che con riferimento alla colonna 2020 non è stato espressamente prevista la possibilità di compilare solo il totale come ad esempio era previsto nell’economico patrimoniale, cosa che – si presume – possa comunque valere anche per il consolidato, visto che le motivazioni che hanno portato a tale scelta (difficoltà di riclassificazione delle voci per le modifiche applicate al principio contabile e successive verifiche BDAP) permangono anche nei prospetti dell’allegato 11. Se non si volesse applicare questa semplificazione si dovrebbero riclassificare le voci del patrimonio netto dello schema del 2020 negli schemi del 2021 dando comunque una chiara rappresentazione in nota integrativa; a tal proposito si presume che la BDAP, ad esempio, non accetti voci negative (anche sul 2020) sul fondo di dotazione, cosa che renderebbe più complessa tutta l’operazione dovendosi riferire a dati vecchi di un anno.
Inoltre nella riserva “da risultato economico di esercizi precedenti” eliminata dal 2021 vi confluivano diverse riserve dei bilanci redatti secondo la normativa civilistica che non sono state riportate nelle nuove voci della riclassificazione. Seppur in assenza di indicazioni specifiche analizzando le voci non riportate nel nuovo schema si ritiene che possano essere riclassificate fra le altre riserve indisponibili la riserva statutaria e quella legale, che vada fatta una disamina specifica per le altre riserve distintamente indicate, mentre il residuo sia ragionevolmente attribuibile alla voce dei risultati economici di esercizi precedenti.
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 27/06/2022)
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