La relazione di fine mandato per gli enti al voto a giugno 2024

di Marco Terzi

La tornata elettorale del prossimo giugno è preceduta da un importante adempimento per gli uffici finanziari, già alle prese con riaccertamento ordinario e rendiconto di esercizio. Parliamo della relazione di fine mandato ex art. 4 del d.lgs. n.149/2011. Secondo il comma 2, infatti, la sua predisposizione compete al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale ed è poi sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Ad avvenuta sottoscrizione, entro quindici giorni essa dovrà essere certificata dall’organo di revisione; nei tre giorni successivi relazione e certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il tutto va poi pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nei sette giorni successivi alla data di certificazione da parte dell’organo di revisione, indicando altresì la data di trasmissione alla Sezione regionale della Corte dei conti.

Qual è la scadenza di questo gravoso (e di dubbia utilità) adempimento, per le amministrazioni in scadenza a giugno, elette il 26 maggio 2019 ovvero, in caso di ballottaggio, il 9 giugno 2019? A chiarirlo è la Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 15/2016, laddove afferma che debba ‘ritenersi che il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia abbia inizio con la proclamazione tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente, senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio’. Pertanto, i sessanta giorni vanno conteggiati con riferimento alla suddetta data di proclamazione: essa è fissata al 26 marzo 2024 per le amministrazioni elette al primo turno, mentre per quelle che hanno fatto ricorso al ballottaggio essa è fissata al 10 aprile 2024. Diversamente da quanto avviene per la relazione di inizio mandato, il Legislatore ha previsto uno schema obbligatorio. Il Decreto Interministeriale del 26/04/2013 definisce infatti lo schema di relazione, invero ampiamente superato dall’evoluzione che il quadro normativo della finanza locale ha subìto in questi undici anni. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, infine, il Decreto ha previsto uno schema in forma semplificata.

In merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell’ente, si evidenzia come la legge si limiti a fissarne la data: la pubblicazione dovrà infatti avvenire entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che essa sia pubblicata nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, nella sottosezione ‘Organizzazione’ / ‘Organi di indirizzo politico-amministrativo’. E’ inoltre opportuno, per una maggiore trasparenza e visibilità, prevederne la pubblicazione anche all’interno della home page del sito.

Il Legislatore ha infine definito un pesante quadro sanzionatorio a carico dei soggetti inadempienti. A farlo è il comma 6 che dispone che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell’ente, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile finanziario o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella home page del sito medesimo.

Qui il testo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 e schemi allegati

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 26/02/2024)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi