Utilizzo risorse Covid-19 nel 2022: la RGS chiarisce le novità del decreto ‘Sostegni-ter’

di Marco Terzi

 

Con la FAQ n. 43 dello scorso 31 gennaio la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito le recenti novità introdotte dall’art. 13 del decreto legge n. 4/2022 (c.d. ‘Decreto Sostegni-ter’) in tema di utilizzo delle risorse Covid-19 nel 2022. A dire il vero la FAQ non aggiunge granché alla norma di legge, peraltro assai chiara e di immediata comprensione; tuttavia fa alcune utili precisazioni. Innanzitutto essa elenca le somme utilizzabili anche quest’anno. Si tratta di:

  • Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso.

Ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13 del D.L. n. 4/2022, le risorse sopra elencate si considerano utilizzatea condizione che esse siano impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Considerato che proprio in queste settimane gli uffici finanziari dei comuni stanno svolgendo quest’ultima attività per l’esercizio 2021, il richiamo alla corretta costituzione del FPV è quanto meno tempestivo.

Le risorse del Fondone che dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare inutilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

Per il termine di utilizzo del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, RGS rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale.

Ricordiamo poi che le somme assegnate per i centri estivi per minori di cui all’art. 63 del decreto legge n. 73/2021 dovranno essere restituite entro il 31 marzo 2022 nel caso di mancato o parziale utilizzo, previa rendicontazione sulla piattaforma digitale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Infine la FAQ ricorda che i ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2020 e 2021 eventualmente non utilizzati entro il termine del 31.12.2022 saranno oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022 entro il 31 maggio 2023.

Qui il testo completo della FAQ RGS n.43

Qui le FAQ dell’Agenzia per la coesione territoriale

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 09/02/2022)

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