FGDC: per la Corte dei conti sono escluse solo le spese vincolate anche in termini di cassa

di Marco Terzi

 

L’eventuale accantonamento al FGDC complica ulteriormente la quadratura del bilancio 2022. La scadenza del 28 febbraio prevista dal comma 862 della legge n. 145/2018 è infatti ormai vicina. Come noto l’obbligo di accantonamento al Fondo, da effettuarsi con delibera di giunta, vige anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, per tutti quegli enti che non hanno ridotto di almeno il 10% il proprio debito commerciale al 31 dicembre scorso (salvo abbia un debito commerciale scaduto al 31/12 inferiore al 5% delle fatture ricevute) e/o l’hanno pagato in ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002. A fine esercizio poi, le somme accantonate confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione e sono liberate nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859. Infine, in corso d’anno l’accantonamento è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Sul tema è intervenuta di recente la Corte dei Conti, Sezione regionale per la Campania. Con la deliberazione n. 4 del 21/01/2022, dopo un’ampia disamina del quadro normativo di riferimento, la Corte richiama la sentenza n.78/2020 della Suprema Corte che afferma che: “il Fondo rappresenta (…) una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all’amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che, a fine esercizio, le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l’ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati”. Ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione per cui “Occorre (…) defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l’acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con “specifico vincolo di destinazione”. Sull’importo risultante dopo tale operazione va applicata la percentuale di accantonamento al FGDC stabilita in base ai criteri (…) del comma 862. (…) Il Collegio ritiene che l’esclusione di cui al citato comma 863, concernente “gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, si riferisca alle sole ipotesi in cui il regime vincolistico opera anche in termini di cassa, oltre che di competenza. Tale ultimo vincolo (…) giustifica l’esclusione degli stanziamenti per l’acquisizione di beni e servizi che attingono a tali entrate con specifico vincolo di destinazione dall’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo”. In conclusione, afferma la Corte:

  • la percentuale di accantonamento al Fondo, determinata ai sensi del comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”;
  • l’esclusione degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL.

Qui il testo completo della deliberazione della Corte dei conti Campania n. 4/2021/PAR

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 16/02/2022)

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