Mutui 2024: siglato l’accordo ANCI-UPI-ABI per la sospensione della quota capitale

di Marco Terzi

Previsto dal decreto-legge n. 215/2023 (c.d. ‘Milleproroghe’), all’art. 3, comma 12-bis, è stato finalmente siglato nei giorni scorsi fra ANCI, UPI e ABI. Parliamo dell’accordo per la sospensione della quota capitale relativa all’anno 2024 dei mutui contratti dagli enti locali, quale misura di contrasto all’incremento dei prezzi di energia elettrica, gas e carburanti. Essendo rivolto solo ai mutui, non vi rientrano né i buoni obbligazionari comunali né ogni altra forma di finanziamento diversa dal mutuo.

La sua struttura ricalca in toto quella dell’analogo accordo siglato lo scorso anno, con il vantaggio che la sospensione ha la durata di dodici mesi e vale per tutte le quote capitale delle rate in scadenza dalla data di stipula dell’accordo, intervenuta il 9 aprile scorso ed il 31/12/2024. Vi possono accedere gli enti locali su tutto il territorio nazionale, con alcune eccezioni elencate puntualmente all’art. 2. Sono esclusi gli enti nei cui confronti è stata attivata la procedura di scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, nonché quelli che si trovano in situazioni di morosità pregresse ovvero di dissesto senza ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ex art. 261 Tuel. Non costituisce invece condizione di esclusione lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto), a condizione che sia intervenuta l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti. Ai sensi degli artt.3 e 4 dell’Accordo, i mutui che possono beneficiare della sospensione devono essere intestati agli enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico ed il soggetto debitore e quello beneficiario devono essere coincidenti. Essi non devono essere stati concessi in base a leggi speciali, devono essere in corso di ammortamento e non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento della presentazione della domanda di adesione. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto di mutuo. La banca aderente ha comunque la facoltà di offrire condizioni migliorative, ovvero di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti a quelle previste dall’Accordo. La delegazione di pagamento già in essere viene automaticamente prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione. Non è pertanto necessario il rilascio di una nuova delegazione. L’adesione avviene con deliberazione dell’organo esecutivo, da adottare entro il 10 maggio prossimo. Le banche si impegnano a fornire una risposta entro i 45 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti. Come ricordato anche da Ifel con apposito comunicato, i risparmi di spesa in linea capitale possono essere utilizzati fino al 2026 senza alcun vincolo di destinazione, quindi anche per spese correnti ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto-legge n. 78/2015. L’utilizzo di tali risparmi non deve considerarsi in alcun modo vincolato alle maggiori spese energetiche, sebbene queste costituiscano il quadro di riferimento all’interno del quale è stata introdotta la normativa di favore.

Qui il testo completo dell’Accordo

Qui il comunicato di Ifel 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 19/04/2024)

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