Risorse PNRR: per la Corte dei conti è fondamentale l’implementazione dei controlli interni

di Marco Terzi

La recente pronuncia della Sezione della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 129/2022 non si è occupata solo del tema della corretta allocazione in bilancio delle risorse PNRR assegnate agli enti locali. Di questo ne abbiamo già parlato nell’articolo dello scorso 31 ottobre.

Nell’occasione i magistrati contabili si sono infatti anche occupati, in maniera ampia, del tema dei controlli interni finalizzati a verificare la corretta gestione di queste risorse. Tali obblighi discendono dal decreto legge n. 77/2021 relativo proprio alla governance del PNRR, come declinati dalla Circolare Rgs n. 9/2022. Sebbene quest’ultima sia indirizzata alle Amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano, l’obbligo di controllare ogni fase della sua attuazione resta in capo anche alle singole amministrazioni locali in qualità di soggetti attuatori.

Spetta pertanto agli enti locali l’importante compito di monitorare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi finanziati dal Piano, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, rispettare il principio del “non arrecare danno significativo” (DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 ed adottare misure finalizzate alla prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. Detti controlli sono realizzati attraverso gli strumenti e le metodologie di cui all’art. 147 del Tuel come definiti dai singoli enti nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa. A tali fini, presupposti organizzativi indispensabili al potenziamento dei controlli interni sono rappresentati da una chiara definizione dei ruoli e delle relative competenze della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo e da una dotazione organica della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo sufficientemente adeguata in termini di numerosità e competenze tecniche-amministrative. Ad avviso della Sezione vengono pertanto in rilievo, in tale ambito, il controllo strategico (solo per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti ai sensi del successivo art. 147-ter) ed il controllo di gestione.

Infine, ricorda la Sezione Emilia-Romagna, è fondamentale raccordare il PNRR con gli obiettivi definiti nell’ambito del ciclo della performance ed inseriti nel relativo Piano ai sensi dell’art. 10 comma, 1 lett. a) del d.lgs. 150/2009, ora confluito nel PIAO per le amministrazioni che hanno più di cinquanta dipendenti.

Qui la delibera della Corte dei conti E.R. n. 129/2022

Qui la Circolare Rgs n. 9/2022

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 09/11/2022)

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