Aggiornamento prezzari: ammesso l’utilizzo risorse di competenza per gli aumenti

di Andrea Bellini

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 dispone gli aumenti dei prezzari inerenti i lavori pubblici per fronteggiare l’accrescimento eccezionale degli importi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici utilizzati in relazione agli appalti pubblici.

Per gli enti locali questi incrementi possono comportare la necessità di valori superiori alle somme messe a disposizione previste nei quadri economici già approvati. Qualora tali quadri fossero finanziati in esercizi precedenti, le destinate all’appalto non risulterebbero più sufficienti.

Un sindaco lombardo ha presentato un quesito alla Corte dei Conti sezione Lombardia chiedendo se l’aggiornamento dei prezzari possa essere finanziato per la parte eccedente il quadro economico dell’opera con risorse di competenza (entrate dell’esercizio o avanzo di amministrazione) mantenendo per la quota precedentemente appaltata la copertura con FPV. Il timore dello scrivente, si raffigurava nel rischio di dover rifinanziare l’intera opera con risorse dell’esercizio, cancellando, conseguentemente, le somme del quadro economico originario finanziato da fondo pluriennale facendole confluire, a fine esercizio, nell’avanzo di amministrazione.

La sezione regionale di controllo per la Lombardia nell’adunanza del 19 ottobre 2022, ha deliberato in risposta a tale quesito sottolineando che il riscontro può desumersi dallo stesso principio contabile, di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 precisando che la funzione attribuita a tale fondo non esclude, comunque, che pur in presenza di FPV su cui è stata imputata la spesa, l’ente alla luce di un fatto sopravvenuto, nel caso di specie una espressa previsione normativa (legge n.91 /2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione, a cui, normativamente, deve essere data adeguata copertura finanziaria.

Tra l’altro, la copertura potrà essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si è perfezionato, di conseguenza non potendo trovare imputazione in origine nel fondo pluriennale vincolato.

Riepilogando, sempre nei limiti delle condizioni previste dal principio contabile, allegato n.4/2 del D.lgs.118/2011, punto 5.4.9, la sezione di controllo ha confermato la possibilità di integrare i quadri economici con nuove risorse di competenza (nuove entrate oppure applicazione di avanzo) per spese sopravvenute a seguito degli incrementi dei prezzari nel momento in cui la spesa fosse già completamente finanziata e reimputata con FPV.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 14/11/2022)

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