L’iter per l’applicazione di Avanzo in esercizio provvisorio

di Michele Marezza

Visto lo slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2022 diversi enti si troveranno nella situazione di dover applicare avanzo vincolato o accantonato pur essendo ancora in esercizio provvisorio.

L’articolo 187 comma 3 del Tuel prevede: “3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”

Il Testo unico per gli enti locali permette quindi di applicare quote di avanzo vincolato o accantonato secondo le modalità stabilite sempre dall’articolo 187 comma 3-quinquies: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”.

Riassumendo, in esercizio provvisorio, è possibile applicare quote di avanzo accantonato o vincolato secondo queste regole:

  • Approvazione, da parte della giunta, del risultato di amministrazione presunto e delle relative quote vincolate o accantonate;
  • Relazione documentata del dirigente competente che attesti che le somme sono necessarie per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente;
  • Richiesta di parere dell’organo di revisione;
  • Variazione di bilancio che applica le quote di avanzo vincolato o accantonato deliberata dalla Giunta.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 28/02/2022)

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