Il riaccertamento “straordinario” dei crediti tributari stralciati

di Marco Terzi

 

Fra le tante attività collaterali al rendiconto dell’esercizio 2021 quest’anno se ne aggiunge una. Si tratta dell’attività straordinaria di riaccertamento dei crediti di natura tributaria stralciati ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41. Come noto, questa norma ha disposto l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale ed interessi, risultanti  dai  singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche  che  hanno  conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini  delle  imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo  d’imposta  in  corso  alla data del 31/12/2019,  un  reddito  imponibile  ai  fini  delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 5, gli enti locali devono provvedere al riaccertamento “straordinario” dei residui attivi cancellati, in sede di rendiconto 2021 secondo le modalità stabilite dal decreto MEF del 14/07/2021 (G.U. n. 183 del 02/08/2021) attuativo della norma suddetta. Essi vi provvedono con delibera della giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, da adottarsi contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, con le seguenti attività:

  • cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione entro lo scorso 30 novembre, qualora ancora iscritti a bilancio. La prima operazione da fare è quella di verificare se i crediti risultano ancora iscritti fra i propri residui attivi. Si tenga presente infatti che, essendo residui molto vecchi (anni 2000-2010), essi potrebbero non essere più conservati da tempo a bilancio, specie laddove si è operato in passato secondo il principio di prudenza. In tale caso non c’è nulla da riaccertare e le operazioni illustrate di seguito non sono dovute.
  • riduzione del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, per un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
  • determinazione dell’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento “straordinario” di importo massimo pari alla differenza tra l’importo dei residui attivi cancellati e la riduzione del FCDE;
  • cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.

L’operazione di riaccertamento sopra descritta è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta, che dovrà essere trasmesso tempestivamente al consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento “straordinario”, in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall’esercizio 2022.

Qui il link al decreto del MEF del 14/07/2021

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 23/02/2022)

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