La gestione contabile degli incarichi 2024 da impegnare nel 2023

di Luca Otelli e Marco Allegretti

Si avvicina ormai la fine dell’esercizio in corso e occorre cominciare a pensare all’affidamento degli incarichi per il nuovo anno o al rinnovo di quelli in scadenza al 31/12.

La possibilità di poter procedere in tal senso prima del 31/12 è normata dall’articolo 183 comma 6 del TUEL, che cita testualmente:

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo.

Risulta pertanto possibile:

  1. quando si devono sottoscrivere contratti di durata pluriennale (si ritengono tali anche i contratti che iniziano nel 2023 e terminano nel 2024, oltre a quelli che iniziano nel 2024 e terminano almeno nel 2025);
  2. quando risulta necessario stipulare o rinnovare contratti atti a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’ente così come individuate dal comma 27 dell’articolo 14 del DL 78/2010.

Per far ciò risulta, in primis, fondamentale il corretto stanziamento 2024 nel bilancio 2023-2025. Tuttavia, in ottica di coerenza fra i vari documenti di bilancio e costante verifica del mantenimento degli equilibri, questo aspetto non può non incrociarsi anche con il nuovo iter di bilancio e con le ultime variazioni di bilancio da effettuarsi entro novembre. Occorre effettuare ora, quindi, un’attenta analisi dei contratti in scadenza, non solo per predisporre l’affidamento e il rinnovo nei tempi utili, ma anche per verificare e definire i corretti stanziamenti 2024 sia nel redigendo bilancio 2024-2026 che nel bilancio in corso di gestione.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione ricordiamo che il nuovo iter (per tutti gli enti, indipendentemente dalla facoltà di seguire l’iter semplificato previsto dal principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs.118/2011 al punto 9.3.3 in luogo di quello ordinario previsto al punto 9.3.1) prevede che la scadenza per definire un bilancio approvabile da presentare alla Giunta sia il 20 di ottobre di ogni anno (vedasi il nostro precedente articolo sul nuovo iter di bilancio). Da quest’anno si ridurrà quindi notevolmente la possibilità di approvare il bilancio nel corso del 2024 e conseguentemente la necessità di attenersi alle norme sull’esercizio provvisorio.

E’ chiaro che il mancato rispetto di questi aspetti mette a rischio il proseguimento degli incarichi che, seppur continuativi, necessitano di una precisa prassi operativa, anche in virtù – talvolta – di ulteriori documentazioni da dover predisporre (si pensi, ad esempio, alle norme antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 231/2007, che impongono il loro completo assolvimento prima di dare operatività al servizio pena l’obbligo di astensione dalla prestazione del servizio).

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 02/10/2023)

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