Lo stock di debito e i tempi medi di pagamento migrano sulla nuova piattaforma Area RGS

di Marco Terzi

 

E’ ormai alle porte la scadenza del 31 gennaio per comunicare l’ammontare complessivo del proprio stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2021. Come noto, si tratta dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 867 della legge n. 145/2018. Quest’anno però l’adempimento non si farà più tramite la piattaforma PCC del MEF, bensì attraverso il nuovo portale denominato Area RGS.

In un’ottica di semplificazione, ad esso si accede utilizzando il vecchio account della PCC, ovvero con SPID o con la Carta Nazionale dei Servizi CNS. Vi si potrà accedere anche dal vecchio portale della PCC direttamente dalla voce di menu “Ricognizione debiti à Comunicazione debiti L145/2018” e dalle voci di menu dedicate all’esclusione delle fatture e delle unità organizzative. Il collegamento presente nella pagina non richiede la re-immissione delle credenziali, che, in ogni caso, restano invariate rispetto a quelle attuali. Tutte le novità del nuovo applicativo saranno disponibili direttamente su Area RGS nella guida all’utilizzo, disponibile sulla sinistra della pagina di accesso al servizio di comunicazione del debito. A ricordarlo è un comunicato apparso nei giorni scorsi sulla piattaforma PCC. Tra le novità presenti sul nuovo portale si segnalano, in particolare, la possibilità per gli utenti di aggiornare in tempo reale l’importo calcolato dal sistema PCC, nonché la possibilità di consultare lo stock del debito calcolato anche per l’anno corrente.

Sempre sul tema dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, è inoltre doveroso ricordare che il decreto legge n. 152 del 06/11/2021 (convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 della L. 29 dicembre 2021, n. 233), all’art. 9 comma 2 ha introdotto alcune importanti novità, volte a dare tempestiva attuazione al PNRR. In particolare:

  • il nuovo comma 861della legge n. 145/2018 stabilisce che: “Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
  • il comma 862 della legge n. 145/2018 stabilisce che gli enti che adottano la contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori di cui al comma 859 della medesima legge, accantonano in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio.

Qui il link per accedere alla nuova Area RGS

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 24/01/2022)

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