di Carlo Gemma
A seguito della sottoscrizione della pre-intesa tra Aran e le parti sociali relativa al nuovo contratto del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, dato che stiamo definendo l’ultima variazione dell’anno e predisponendo il bilancio come dobbiamo comportarci con riferimento agli arretrati contrattuali?
La sottoscrizione della pre-intesa tra ARAN e le organizzazioni sindacali relativa al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 rappresenta solo una fase intermedia del procedimento di rinnovo contrattuale: dopo la firma dell’ipotesi, seguiranno infatti le verifiche e i pareri degli organi di controllo (Corte dei Conti, MEF, Dipartimento della Funzione Pubblica), prima della firma definitiva del contratto. Considerati i tempi tecnici di tali passaggi, è verosimile che la sottoscrizione definitiva possa avvenire nel corso del 2026.
Poiché la pre-intesa ha reso noti gli importi economici definitivi degli incrementi contrattuali e degli arretrati, gli enti dispongono ora di elementi sufficienti per verificare la congruità degli accantonamenti già previsti a bilancio o in avanzo.
Tale verifica dovrà essere condotta tenendo conto non solo degli oneri relativi agli arretrati riferiti al triennio 2022-2024, ma anche delle proiezioni sugli incrementi retributivi che interesseranno l’anno 2025, pur non compreso nell’attuale accordo, in quanto il rinnovo successivo comporterà ulteriori riflessi economici. Qualora dalle verifiche emerga che le somme accantonate non risultino sufficienti, sarà necessario adeguare l’accantonamento al fondo rinnovi contrattuali stanziato nella missione 20 nell’ambito dell’ultima variazione di bilancio dell’anno, incrementando le risorse destinate alla copertura degli oneri contrattuali sul bilancio di previsione 2025.
Tuttavia, qualora per motivi tecnici di calcolo o per i tempi ristretti di approvazione dell’ultima variazione non fosse possibile procedere all’iscrizione del fondo a bilancio, l’accantonamento potrà essere gestito direttamente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2026, adeguando direttamente quota nell’avanzo presunto ed integrando le somme necessarie compilando la “colonna (d) Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto” dell’allegato A/1.
Le risorse così accantonate saranno quindi disponibili nell’avanzo presunto del bilancio di previsione 2026, al fine di garantire la piena disponibilità delle somme al momento dell’effettiva sottoscrizione del contratto quando l’ente potrà applicare la quota di avanzo accantonato al bilancio di previsione e adeguare gli stanziamenti relativi alle spese di personale per gli arretrati da liquidare nell’anno e se non già gestito adeguare anche gli stanziamenti in coerenza con gli importi contrattuali effettivi.
Al momento non si ritiene strettamente necessario, seppur possibile (per le quote già accantonate nel rendiconto 2024), prevedere l’applicazione dell’avanzo presunto in sede di approvazione del bilancio di previsione, in quanto è ormai prossima l’approvazione in giunta ed il successivo deposito. Al contrario, risulta presumibile che si debba effettuare una variazione nel corso del 2026. In quel momento bisognerà verificare se ricorrano gli estremi del comma 3-sexies dell’articolo 187 del Tuel che, lo ricordiamo, prevede una vera e propria analisi di preconsuntivo:
Art. 187 c.. 3-sexies “Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.“
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 17/11/2025)
