di Marco Terzi
La Corte dei conti torna ad affrontare l’importante tema del tempestivo pagamento dei debiti commerciali. A farlo sono le Sezioni di Lazio e Basilicata, con due pronunce rese in occasione della verifica dei questionari dell’organo di revisione. La loro lettura è una valida occasione per un ripasso del complesso e disarticolato quadro normativo di riferimento, nonché per fare propri alcuni dei suggerimenti dati dalla Corte agli enti in esame.
Nel primo caso i magistrati rammentano che l’indicatore di tempestività dei pagamenti, determinato ai sensi dell’art. 9 del DPCM del 22/09/2014 deve tendere ad un risultato negativo, in quanto esso misura il tempo medio di pagamento dalla data di scadenza e l’eventuale ritardo, rispetto ai trenta giorni di legge, elevabili fino a sessanta giorni in presenza di diversa pattuizione tra le parti. Ricorda poi l’obbligo introdotto dall’art. 41 del decreto-legge n.66/2014, tuttora vigente sebbene talora dimenticato, di allegare alla relazione sul rendiconto di esercizio un prospetto, a firma del sindaco e del responsabile del servizio finanziario, attestante l’importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini. Ricorda inoltre l’obbligo di pubblicare l’indicatore di tempestività dei pagamenti, spesso disatteso, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web dell’ente. Da qui l’invito a provvedervi puntualmente in futuro, così come ad aggiornare e bonificare sistematicamente i dati presenti in PCC.
Nel secondo caso, la Corte dei conti evidenzia come la lentezza nell’adempimento delle obbligazioni passive abbia ricadute negative sul bilancio, per effetto dell’accumulo di residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi di mora ai creditori insoddisfatti. Il rispetto delle tempistiche di legge per l’adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti, prosegue la Corte, è elemento fondamentale per una sana e prudente gestione del bilancio comunale. Così si era già espressa la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 24/2016/INPR allorché affermava che “In un’ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell’art. 183, comma 8, del Tuel, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio (…) accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica”.
In tale contesto i magistrati contabili rimarcano la funzione dell’organo di revisione degli enti locali di verifica del rispetto della normativa relativa ai tempi di pagamento. A tale organo spetta la verifica dell’avvenuta adozione, da parte dell’ente, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Lo stesso organo di revisione deve vigilare sul rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8 del Tuel, nonché verificare che in caso di superamento dei predetti termini siano state rappresentate dall’ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento, dandone atto nella propria relazione.
Qui le deliberazioni della Sezione Basilicata n.139/2025/PRSE e della Sezione Lazio n.112/2025/PRSE
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 24/11/2025)
