PNRR PA digitale: le indicazioni della Corte dei conti sulle economie di spesa

di Marco Terzi

La Sezione Piemonte della Corte dei conti ha fornito interessanti e utili chiarimenti sulle economie di spesa derivanti da interventi per la digitalizzazione finanziati dal PNRR. A farlo è la deliberazione n. 116/2025/SRCPIE/PAR assunta in risposta ad alcuni quesiti posti da un comune. Vediamone brevemente la sintesi, rinviando alla sua lettura ogni ulteriore approfondimento.

Con il primo quesito si chiedeva se le economie di spesa su interventi finanziati con il meccanismo della lump sum debbano considerarsi somme libere e, come tali, “utilizzabili (…) nell’esercizio corrente per qualsiasi finalità istituzionale” e destinate a confluire nell’avanzo libero al termine dell’esercizio, ovvero se esse mantengano “il vincolo di destinazione originario, potendo essere utilizzate solo per il potenziamento degli obiettivi della specifica misura” di appartenenza del progetto finanziato e dovendo confluire nell’avanzo vincolato al termine dell’esercizio”. La Corte afferma come nel caso della lump sum l’importo del finanziamento è stabilito in misura forfettaria. Al raggiungimento dell’obiettivo, tale importo è interamente dovuto al soggetto attuatore, a prescindere dalla spesa sostenuta da quest’ultimo. Tali entrate, inizialmente vincolate alla specifica spesa, non lo sono più una volta che l’obiettivo del Piano sia stato raggiunto. E’ facoltà del singolo ente impartire discrezionalmente alle risorse “liberate” un nuovo specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate. In merito al nuovo utilizzo di tali economie, la Corte afferma come l’ente possa motivatamente disattendere il suggerimento fornito dalla direttiva del 23 gennaio 2025 del Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’esercizio della discrezionalità che caratterizza le scelte di bilancio. La direttiva, lo ricordiamo, suggeriva di conservare la loro generale destinazione alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con il PNRR.

La risposta al secondo quesito, che chiedeva se il vincolo di destinazione per dette economie di spesa permane al conseguimento dell’obiettivo o meno, è già insita nella risposta fornita al primo quesito. Per attribuire alle risorse non più vincolate una diversa destinazione, non è necessario attendere la fine dell’esercizio, potendosi intervenire in corso d’anno con provvedimenti di variazione di bilancio o Peg. Solo qualora non sia più possibile farlo in corso d’anno, dette risorse confluiranno nel risultato di amministrazione e, nello specifico, nella sua quota libera. Solo nell’ipotesi in cui l’ente abbia volontariamente attribuito una nuova specifica destinazione alle risorse in questione, esse confluiranno nella quota vincolata del risultato di esercizio.

Con il terzo quesito si chiedeva se le economie possono essere utilizzate per coprire la spesa relativa a canoni di esercizi futuri, anche attraverso impegni pluriennali, senza attendere la loro confluenza nel risultato di esercizio. La risposta della Corte dei conti è positiva. Dato che i canoni in questione rappresentano spese ricorrenti, verosimilmente destinate a protrarsi nel tempo ben oltre la disponibilità delle risorse PNRR risparmiate è tuttavia opportuno che l’ente individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo al loro esaurimento.

Qui il testo completo della deliberazione della Sezione Piemonte n. 116/2025/SRCPIE/PAR

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 10/11/2025)