di Marco Terzi
Fra i temi affrontati da Arconet nella seduta del 24 settembre c’è la proposta di aggiornamento del principio applicato della programmazione riguardante le previsioni di cassa. Il documento individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa. A tal fine esso prevede che:
a) il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:
+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,
– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,
– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
b) il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.
c) il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:
+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,
+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2). Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;
– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,
– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,
– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.
La proposta prevede che, qualora il totale delle previsioni dei pagamenti non sia sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno effettivamente esigibili nel corso dell’esercizio, è necessario:
a) assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”;
b) ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, in quanto trattasi di autorizzazioni di nuove spese.
Quella illustrata è solo una proposta che sarà oggetto di approfondimenti nelle prossime sedute della Commissione. Il suo obiettivo tuttavia è chiaro: garantire che le previsioni di cassa per il primo anno del bilancio di previsione siano definite con la massima accuratezza e veridicità e siano tali da consentire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali degli enti. D’altra parte, che utilità avrebbero se esse continuano ad essere definite semplicemente come percentuale sugli stanziamenti di competenza e a residuo, magari sfruttando in maniera acritica i pur utili automatismi messi a disposizione dai gestionali di contabilità in dotazione agli enti?
La proposta fa il paio con la previsione dell’art. 118 del disegno di legge di bilancio 2026. Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede che con apposito decreto correttivo al d.lgs. n. 118/2011 si intervenga sulle modalità per garantire un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza e sulle azioni per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.
Qui il testo completo del resoconto della seduta di Arconet del 24/09/2025
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 31/10/2025)
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