di Marco Terzi
Mentre il disegno di legge di bilancio 2026 pare introdurre sconti sugli accantonamenti al FCDE per gli enti che migliorano la propria capacità di riscossione, la Corte dei conti torna ancora una volta sulla sua corretta quantificazione in sede previsionale. A farlo, questa volta, è la Sezione Lombardia, come sempre in sede di verifica dei questionari dell’Organo di revisione di un comune. Nel caso in esame, durante l’istruttoria emergeva una notevole differenza tra il FCDE teorico e quello effettivamente accantonato dall’ente, senza che ciò fosse adeguatamente motivato nella nota integrativa al bilancio di previsione. Quest’ultima, infatti, si limitava alla mera indicazione delle categorie di crediti, perlopiù di natura tributaria, ritenuti difficilmente esigibili. E, come tali, da assoggettare ad accantonamento al fondo. I magistrati lombardi ricordano quanto previsto, sul tema, dall’esempio n.5 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. E’ doveroso spiegare in nota integrativa le ragioni per cui alcuni crediti non riscossi sono considerati di sicura esazione e, come tali, esclusi dalla base di calcolo del FCDE. I documenti contabili dell’ente in esame violavano, evidentemente, l’obbligo di trasparenza e coerenza informativa previsto dalla normativa vigente, e rendevano pressoché impossibile valutare l’adeguatezza svalutativa del FCDE. Tale prassi rischiava così di eludere la funzione naturale del fondo: quella di neutralizzare una quota di entrate a rischio, in misura proporzionale all’andamento della riscossione che ha caratterizzato l’ente locale negli esercizi precedenti. Conclusivamente, la Corte ricordava che “Gli stessi principi contabili applicati prevedono sì l’espressa esclusione in riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale), purché ciò sia frutto di una scelta comunque motivata e, come tale, verificabile”. La pronuncia della Corte si concludeva con l’accertamento di una dubbia determinazione del FCDE da parte dell’ente e la raccomandazione a monitorare nel tempo anche la costante adeguatezza dell’accontamento al Fondo stesso.
Le conclusioni della Corte sono chiare ed immediate: come si può verificare, in assenza di motivazione, se l’esclusione dall’accantonamento al fondo sia stata il frutto di una scelta ponderata o, al contrario, derivi dalla necessità di far quadrare il bilancio tecnico tagliando inopinatamente tale voce di spesa? Stratagemma questo che, se da un lato agevola la quadratura del bilancio e accontenta nell’immediato la propria giunta, dall’altro, oltre a violare il principio contabile, espone l’ente al rischio di futuri squilibri finanziari e di bilancio.
Qui il testo completo della deliberazione della Corte dei conti – Sezione Lombardia n. 318/2025/PRSE
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 24/10/2025)
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