di Fabio Venerini
Nel corso del 2025 ho assunto impegni per spese relative all’asilo nido, con imputazione al programma 1 della missione 12. In seguito all’istituzione del programma 11 della medesima missione, “Interventi per asili nido”, come devo gestire gli eventuali residui?
La Ragioneria Generale dello Stato con il decreto 10 ottobre 2024 ha modificato, fra gli altri, gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, a decorrere rispettivamente dal 2026-2028 e dal 2026. Le modifiche riguardano in particolare la missione 12 della spesa, con l’istituzione del programma 11 “Interventi per asili nido”, che in questo modo viene di fatto scorporato dal programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori”. Come gestire, quindi, gli eventuali residui relativi alle spese per gli asili nido che siano già stati assunti con imputazione al programma 1 della missione 12?
In primo luogo è importante tenere presente questa modifica normativa già in fase di stesura del bilancio di previsione 2026-2028, con l’istituzione di appositi capitoli di spesa coerenti con la nuova classificazione. Gli eventuali residui già assunti potranno poi essere riclassificati in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2025. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. n. 4/2 del D.Lgs 118/2011) indica infatti al paragrafo 9.1:
Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio. Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. In tali casi, se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato. […]
In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.
Ai sensi del citato decreto 10 ottobre 2024, le modifiche agli schemi del rendiconto della gestione hanno valenza a partire dall’anno 2026, e una variazione dei residui finali comporterebbe già in sede di rendiconto 2025 la presenza di spese imputate al programma 11 della missione 12. Si noti, infatti, che il principio contabile stabilisce che la riclassificazione non possa riguardare i residui finali dell’esercizio in corso. Si verificherà quindi un’incoerenza sui programmi interessati: i residui finali dell’esercizio 2025 non corrisponderanno ai residui iniziali del 2026. A risoluzione di questa incoerenza l’ente è tenuto a presentare un’apposita matrice di correlazione. Prosegue infatti il principio contabile:
Conseguentemente, l’articolazione dei residui iniziali dell’esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all’articolazione dei residui finali dell’esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall’ente.
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 22/09/2025)
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