di Marco Terzi
Il decreto ministeriale del 18 ottobre 2024 ha dato il via alla procedura di commissariamento dei comuni che non hanno certificato oppure che hanno certificato il mancato raggiungimento in tutto o in parte degli obiettivi e/o LEP assegnati, relativi alle quote vincolate del Fondo di solidarietà comunale per gli anni 2021-2023. A tal fine è nominato commissario il sindaco pro tempore dei comuni inadempienti (Allegato A al decreto) che dovrà provvedere in merito. Per i comuni che non hanno inviato la certificazione il sindaco avrà tempo trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per il suo invio a Sogei. Per quelli invece che hanno certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, egli avrà tempo sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto per trasmettere a Sogei apposito cronoprogramma con le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati.
Quali sono le scadenze del nuovo adempimento? Al momento non è possibile conoscerle, dato che ad oggi la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale non è ancora avvenuta. Solo qualora l’inadempimento perduri oltre i suddetti termini, si procederà ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 6 giugno 2024, ovvero mediante la nomina da parte del Ministero dell’Interno di un commissario prefettizio.
Come ricordato anche da Anci/Ifel in un proprio recente comunicato, i fondi non rendicontati assegnati per le annualità 2021, 2022 e 2023 restano comunque nella disponibilità del sindaco, appositamente nominato in qualità di commissario, che li potrà utilizzare per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di servizio per gli anni 2024 e successivi. Pertanto nulla è perduto per gli enti che a suo tempo non hanno dato seguito all’obbligo di certificazione delle somme ricevute o che non hanno utilizzato (anche solo parzialmente) le somme assegnate. A stabilirlo, lo ricordiamo, è stata la legge di bilancio 2024 (commi da 498 a 501 della legge n. 213/2023). Solo nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali, le risorse sono invece recuperate in favore del bilancio dello Stato, con le modalità di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012 (ovvero con trattenuta sui riversamenti Imu), per essere riassegnate al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi. Quest’ultimo è quel Fondo che, a partire dal 2025 e fino al 2030 ha sostituito le quote vincolate del FSC, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023.
Infine, per supportare gli enti interessati, sul sito Ifel denominato Obiettivi in Comune sono disponibili le informazioni necessarie e i modelli per la compilazione del monitoraggio, anche attraverso un sistema di compilazione assistita online.
Qui il testo completo del decreto ministeriale del 18/10/2024
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 25/11/2024)
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