Nuovo contributo alla finanza pubblica: la corretta iscrizione a bilancio

di Marco Terzi

Dopo il via libera ottenuto in Conferenza Stato-Città lo scorso 23 gennaio, il decreto ministeriale che fissa i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell’articolo 1, comma 788, della legge n. 207/2024 attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma quali sono le modalità per la sua corretta iscrizione a bilancio?

A chiarirlo è lo stesso decreto che all’articolo 2 così dispone: “Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica (…) indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del presente decreto, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.(…)”. In quanto spesa iscritta alla missione 20 del bilancio, sul relativo capitolo non è possibile impegnare in corso d’anno. A rendiconto di esercizio si avrà pertanto un’economia di spesa di pari importo che verrà utilizzata in maniera diversa a seconda che il risultato complessivo di esercizio sia negativo o positivo (o pari a zero). Nel primo caso tale somma concorrerà al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Nel secondo caso (risultato positivo o pari a zero) essa confluirà invece nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Il decreto si preoccupa anche di dettare i tempi per procedere alla variazione di bilancio per il corrente triennio 2025-2027. Sempre all’art.2 esso dispone infatti che “(…) Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto con variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio. Sarà pertanto necessario tenere monitorata la data di pubblicazione in Gazzetta ed aggiungere trenta giorni a quest’ultima per conoscere la scadenza per approvare la variazione. La stessa dovrà essere adottata con riferimento a ciascuna delle tre annualità 2025, 2026 e 2027. Si tratta comunque di un termine ordinatorio, visto che il decreto nulla dice in caso di sua adozione tardiva.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 31/01/2025)

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