di Marco Terzi
I 908 commi che compongono l’articolo unico della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) sono un dedalo in cui non è facile districarsi. Soccorre a tal fine la recente nota di lettura Anci che fornisce una sintesi delle norme in materia di contabilità. Vediamone di seguito le principali:
- commi 788-790: prevedono un contributo ai saldi di finanza pubblica a carico degli enti locali in misura crescente per gli anni 2025-2029. Si parte dai 130 milioni di € del 2025 per arrivare ai 440 milioni di € del 2029, per un totale di 1,350 miliardi di €. Non si tratta però del classico taglio dei trasferimenti, bensì di un obbligo di accantonamento di parte corrente non spendibile in corso d’anno, che potrà essere utilizzato l’anno successivo per il finanziamento di investimenti o – per gli enti in disavanzo – da destinarsi al maggior ripiano. Gli importi del contributo per ciascun ente sono determinati con decreto ministeriale da emanare entro il prossimo 31 gennaio previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12 come risultanti dal rendiconto 2023 o, in mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.
- comma 785: si occupa di modifiche alla nozione di pareggio di bilancio, come declinata dal comma 821 della legge n. 145/2018. Dal 2025 gli enti hanno l’obbligo di rispettare un “saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio”. Si tratta, in sostanza, del valore di w2 nel prospetto degli equilibri complessivi di bilancio, che sostituisce così il vecchio w1. Quello che prima era solo un auspicio di Arconet e della Corte dei conti diviene ora norma cogente. Tuttavia, precisa il comma 792, la verifica del rispetto del saldo non avviene a livello di singolo ente, bensì di comparto. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, infatti, con apposito decreto ministeriale, sulla base dei rendiconti trasmessi a BDAP è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali del suddetto equilibrio. Nel caso di mancato rispetto, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell’esercizio precedente non hanno rispettato l’equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per essi è determinato l’incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:
- a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell’esercizio precedente se negativo;
- b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.
- comma 793: per gli enti che non inviano a BDAP i dati dei propri rendiconti entro il 31 maggio dell’anno successivo il contributo alla finanza pubblica di cui sopra è incrementato del 10 per cento. La sanzione non si applica nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025.
- commi 798 e seguenti: prevedono tagli ai contributi statali in c/capitale. In particolare, sono azzerati quelli per efficientamento energetico, ivi compresi gli interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art.30 del decreto-legge n. 34/2019.
Qui il testo completo della Nota di lettura ANCI
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 20/01/2025)
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