di Marco Terzi
Il mese di gennaio porta in dote un importante adempimento per gli enti in surplus di risorse a seguito del conguaglio finale dei fondi Covid. Si tratta della procedura di cui all’art. 187, comma 3-quater del TUEL, prevista dal decreto ministeriale del 19 giugno 2024 per gli enti in surplus di risorse da Covid-19 che hanno approvato il proprio bilancio di previsione 2025-2027 entro il 31/12/2024 applicando l’avanzo presunto per la restituzione delle somme ricevute in eccedenza. La conferma è arrivata da Arconet nei mesi scorsi, in risposta a specifico quesito posto da un comune.
Come noto, il decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 aveva disposto la regolazione finale dei fondi Covid-19 ai sensi dei commi 506, 507 e 508 della legge n. 213/2023. Il successivo decreto di rettifica del 19 giugno 2024, all’art. 3 si occupava degli aspetti contabili di tale regolazione. Per gli enti locali che versavano in surplus finale di risorse, esso dispone che a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, il bilancio sia approvato applicando in entrata del primo esercizio un importo pari ad un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle tabelle C e D allegate al decreto. Tale importo deve ovviamente corrispondere a quello accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2023. Al bilancio va allegato il relativo prospetto a/2 già approvato con il rendiconto 2023. Gli enti che avevano già approvato il bilancio di previsione 2024-2026 hanno applicato in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato mediante variazione ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del TUEL.
La risposta di Arconet al quesito postole da un comune ha confermato che se il bilancio di previsione 2025-2027 impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio la giunta deve verificarne l’importo sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando contestualmente l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del d.lgs n. 118/2011. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto dovesse essere inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvederà immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio adeguando l’impiego del risultato di amministrazione vincolato. Per Arconet, pertanto, si tratta di utilizzo anticipato dell’avanzo, rispetto all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2024, da cui scaturisce l’obbligo per l’ente di procedere, con delibera di giunta, nel rispetto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del TUEL.
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 13/01/2025)
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