Le principali novità del modello per la Certificazione del Fondone Covid 2022

di Marco Terzi

Ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato-città lo scorso 12 ottobre ed ora attende solo la pubblicazione sul sito del Mef e sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta del decreto ministeriale che approva il modello di certificazione del Fondone Covid-19 per il 2022. Come negli anni passati, al corposo decreto è allegato lo schema di certificazione da trasmettere al Mef, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, seguendo le modalità ormai note. L’invio tardivo, che potrà avvenire entro il successivo 31 luglio, comporta la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi e del fondo di solidarietà comunale con la gradualità indicata nell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 4/2022.

Come chiarito dall’art. 1 del decreto, la certificazione è relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas.

Il modello presenta la medesima struttura degli anni scorsi, ma anche alcune importanti novità. La prima e più rilevante riguarda le spese per energia elettrica e gas: ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (ovvero impegnate) per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del Fondone ex articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie. Dovranno essere indicate anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a valere sulle quattro (per ora) tranche di contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022 e successive integrazioni. Ciò, afferma il decreto, consentirà di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall’ente a causa dell’incremento degli oneri per energia elettrica e gas.

Ulteriore novità riguarda i contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2022. Per essi gli enti locali sono tenuti a riportare in certificazione la quota parte per maggiori spese COVID-19 di competenza nell’anno 2023, limitatamente agli oneri sostenuti nel solo primo bimestre del prossimo anno.

E’ stata infine confermata, con finalità conoscitive, la sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali”. Essa è volta ad acquisire informazioni sugli organismi partecipati dagli enti locali e, in particolare, sui disavanzi (perdite) riferiti all’anno 2022 derivanti dall’emergenza epidemiologica dei medesimi organismi ed aventi riflessi sui bilanci degli enti locali. Anche quest’anno, tali informazioni non influiscono in alcun modo sul saldo complessivo certificato.

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 17/10/2022)

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