La corretta contabilizzazione degli arretrati contrattuali del CCNL 2019-2021

di Marco Terzi

La sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-2021 delle Funzioni locali è ormai imminente. L’ipotesi di intesa del 4 agosto scorso ha già ottenuto il via libera di RGS e Consiglio dei Ministri. Mancano ora la bollinatura finale del Corte dei conti e la firma definitiva. Poi, come disposto dall’art. 2, comma 3 dello stesso CCNL gli enti avranno 30 giorni per procedere all’erogazione degli arretrati. E’ importante, pertanto, ragionare fin da subito sulla loro corretta iscrizione e gestione a bilancio.

Se la firma definitiva avverrà a novembre, gli arretrati saranno pagati con le buste paga di dicembre. Sarà pertanto necessario iscrivere a bilancio le somme già accantonate nel risultato di amministrazione 2021. La variazione prevedrà l’applicazione di tale quota di avanzo e la sua imputazione sui singoli capitoli di retribuzione, oneri a carico dell’ente (Macroaggregato 1) e irap (Macroaggregato 2) di ciascuna missione del bilancio su cui è imputato il personale dell’ente: ex art. 7 del D.Lgs 118/2011 non è assolutamente corretto prevederne l’iscrizione su un unico capitolo magari allocato alla missione 1, programma 10. La sua adozione potrà avvenire entro novembre, in occasione della seduta consiliare che approva l’ultima variazione di bilancio, ma potrà avvenire anche entro il 31 dicembre ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. c) del Tuel. Quest’ultimo, lo ricordiamo, consente l’adozione entro la fine dell’anno delle variazioni che prevedono ‘l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti’. La competenza è sempre del consiglio comunale pertanto, ove adottata di giunta con la procedura d’urgenza (adeguatamente motivata) di cui al successivo comma 4, sarà comunque necessaria la ratifica consiliare entro il 31 dicembre.

Cosa accade, invece, se la sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL avverrà nel prossimo anno, o comunque non in tempi utili per il pagamento degli arretrati con le buste paga di dicembre? In tale ipotesi viene in soccorso l’art. 187, comma 3 del Tuel. Esso infatti prevede che le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente (ossia il 2022), costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato (ossia il 2021) (…) possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente (ossia il 2022), attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio (ossia il 2023), esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al successivo comma 3-quinquies.

Non si applica invece il comma 3-sexies in quanto ad essere iscritte sul bilancio 2023 (sia esso già approvato o ancora provvisorio) sono le quote di avanzo già accantonate negli anni 2021 e precedenti, e non le somme iscritte alla missione 20 nel bilancio di previsione 2022. Ciò in quanto, non dimentichiamolo, gli arretrati contrattuali da liquidare sono quelli relativi al triennio 2019-2021 e, come tali, non comprendono le quote iscritte nel 2022 alla missione 20 che, invece, rientrano nel prossimo CCNL.

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 21/10/2022)

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