La riconciliazione dei debiti e dei crediti fra enti pubblici in sede di salvaguardia degli equilibri

di Fabio Venerini

Durante la verifica degli equilibri di bilancio è stata rilevata un’incongruenza tra i debiti del mio comune verso l’unione di cui fa parte e i crediti dell’unione verso il comune. Come posso adeguare il bilancio per ripristinare la simmetria tra i due valori?


La parifica dei reciproci rapporti debitori e creditori con l’Unione si realizza di norma in sede di rendiconto della gestione, analogamente a quanto avviene con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, come indicato all’art. 11, co. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011. La necessità di svolgere tale operazione è stata ribadita dalla deliberazione n. 212/2023 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna (già analizzata in un precedente articolo), che a sua volta richiama un concetto espresso più volte dalla Corte Costituzionale, più recentemente nella sentenza n. 6/2019: “nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo.

Come muoversi, però, se la discrasia emerge successivamente all’approvazione del rendiconto? Quali sono le valutazioni da fare nel contesto della salvaguardia degli equilibri di bilancio?

Come detto, la riconciliazione dei debiti e crediti tra enti pubblici è fondamentale per preservare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio pubblico, garantito dall’art. 81 della Costituzione, poiché è necessaria per evitare la formazione di debiti occulti e insussistenze dei residui attivi. È quindi un’attività che si inserisce tra i controlli da effettuare per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex art. 193 TUEL), in particolar modo qualora ci fossero stati ritardi o mancanze nel canale informativo tra comune e unione in sede di redazione del rendiconto di gestione.

La verifica riguarda sia la gestione di competenza, sia la gestione dei residui: le entrate di competenza stanziate dall’unione devono corrispondere alle corrispondenti uscite del comune, e viceversa, e allo stesso medo i residui attivi da anni precedenti dell’unione devono corrispondere ai residui passivi, e viceversa.

Qualora dai controlli emergesse uno squilibrio, le misure necessarie al ripristino del pareggio devono essere adottate tempestivamente: nel caso della salvaguardia si opererà quindi con la variazione di assestamento generale da deliberare entro il 31 luglio (art. 175, co. 8 TUEL). Se ad esempio il valore dei residui attivi dell’unione risultasse maggiore dei corrispondenti residui passivi del comune, una volta appurata la sussistenza del credito dell’unione, il comune procederà a stanziare in uscita la somma necessario al ripristino dell’equilibrio. Se il bilancio non presenta le risorse necessarie alla copertura della spesa, la delibera di salvaguardia presenterà esito negativo e il comune dovrà ripristinare gli equilibri intraprendo le azioni necessarie, seguendo le disposizioni dell’art. 193, co. 3 del TUEL:

possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 17/06/2024)

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