di Marco Terzi
La stagione del bilancio di previsione 2025-2027 è ormai alle porte. Entro il prossimo 31 luglio, ai sensi dell’art. 170 del Tuel, le giunte devono infatti presentare ai propri consigli il DUP per le conseguenti deliberazioni. In vista di questa prima scadenza della nuova programmazione triennale è di sicuro interesse una recente pronuncia della Sezione Veneto della Corte dei conti resa in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione di un comune. Fra le molte criticità emerse dall’analisi di bilanci e rendiconti, vi è la mancata valorizzazione del FPV per tutte e tre le annualità del bilancio di previsione.
La pratica è invero assai frequente e diffusa tra gli uffici finanziari, anche per la mancanza di indicazioni da parte degli uffici tecnici, così come anche la motivazione addotta dal comune in esame alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Corte: l’FPV non è stato inserito nel preventivo in quanto quantificato solo con il rendiconto dell’anno precedente, ben al di là da venire al momento dell’elaborazione del bilancio preventivo. A ciò si sarebbe poi provveduto con apposita variazione di bilancio dopo la sua approvazione da parte dell’organo consiliare. La stessa Sezione per il Veneto ricorda come tale prassi, sebbene da sempre ampiamente diffusa, sia già stata stigmatizzata con proprie precedenti pronunce (nn. 225/2018/PRSE, 138/2023/PRSE, 256/2023/PRSE): “L’assenza di uno sforzo programmatorio si traduce di fatto nell’incapacità di inserire nel bilancio di previsione anche valori stimati del FPV sulla base dei dati disponibili dall’esercizio precedente, e ciò finisce per incidere sugli equilibri economico finanziari del bilancio di previsione da assicurare ai sensi dell’art. 162, Tuel”. La stessa Corte, in occasione dell’approvazione delle linee di indirizzo per la relazione dei revisori sui bilanci di previsione 2021-2023, aveva già affermato che per conseguire il necessario bilanciamento tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa di investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del debito assumono un ruolo fondamentale le fasi di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici e lo strumento del cronoprogramma, la cui definizione implica la stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro previsto, la definizione dei tempi di realizzazione.
Da qui l’invito dei magistrati contabili a valorizzare in futuro l’FPV anche in sede previsionale, utilizzando a tal fine gli ultimi dati disponibili e attenendosi alla rigorosa applicazione del principio della programmazione di bilancio. Solo così, conclude la Corte, si garantiscono la necessaria continuità del ciclo economico finanziario in stretta connessione con il ciclo tecnico, ma soprattutto la veridicità e l’attendibilità del bilancio di previsione e degli equilibri da esso determinati.
Qui il testo completo della deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Veneto n. 228/2024/PRSE
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 07/06/2024)
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