La regolazione finale dei fondi Covid-19: gli aspetti contabili

di Marco Terzi

Con decreto interministeriale del 19 giugno 2024, di rettifica del precedente decreto dell’8 febbraio 2024 sono stati rideterminati gli importi definitivi per ciascun ente per la regolazione finale dei fondi Covid-19. In particolare, i dati definitivi delle risorse da restituire per i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2022 sono indicati, per ciascun ente, nella tabella di cui all’allegato A al decreto per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane e nella tabella di cui all’allegato B per le province e le città metropolitane. Sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 uguali o inferiori a 100 euro che, come tali, non devono essere restituiti. Dette tabelle sostituiscono integralmente quelle di cui agli allegati E ed F del precedente decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024.

L’art.3 del nuovo decreto si occupa degli aspetti contabili di tale regolazione. Gli enti locali in deficit finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio considerando in entrata, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Deficit finale” delle tabelle C e D. I predetti enti, che hanno “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” con importo superiore a zero, impegnano in spesa in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo relativo alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata. Avendo già approvato il bilancio di previsione 2024/2026 (visto che il termine ultimo di legge è scaduto il 15 marzo scorso) essi vi provvederanno con variazione dell’organo consiliare, magari già in occasione dell’assestamento generale di luglio.

Per gli enti locali in eccedenza finale di risorse, invece, esso dispone che a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, il bilancio sia approvato applicando in entrata del primo esercizio un importo pari ad un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle tabelle C e D. Tale importo deve ovviamente corrispondere a quello accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2023. Al bilancio va allegato il relativo prospetto a/2 già allegato al rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno già approvato il bilancio di previsione 2024-2026 applicano in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato. A ciò provvedono con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del Tuel. Per ciascuna delle annualità interessate dalla restituzione (ovvero: 2024, 2025, 2026 e 2027), in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018, l’utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2022 per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso di ciascun anno. La variazione di assestamento generale di bilancio a seguito del provvedimento di salvaguardia degli equilibri, che gli organi consiliari dovranno approvare entro fine mese, non è pertanto interessata in alcun modo da tale regolazione.

Qui le pagine della RGS e della Finanza locale con il testo del decreto interministeriale del 19 giugno 2024 e relativi allegati.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 05/07/2024)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi