La gestione delle sanzioni al codice della strada nel bilancio

di Carlo Gemma, Michele Marezza e Marco Allegretti

 

Qual è la corretta gestione delle sanzioni al codice della strada ai fini della gestione dei vincoli di legge previsti in bilancio e nella sua successiva contabilizzazione?


Ai fini della corretta gestione delle sanzioni al codice della strada va innanzitutto ricordato che le sanzioni vanno accertate secondo il principio della cd. competenza potenziata, ovvero:

  • l’accertamento originale va imputato alla data della notifica del verbale, in quanto la stessa rende esigibile l’obbligazione;
  • l’accertamento iscritto, relativamente alle sanzioni non riscosse (che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni), va integrato con le maggiori somme iscritte a ruolo rispetto all’importo originario; secondo lo stesso principio nei primi 5 giorni dalla notifica l’accertamento originario dovrà avere un importo scontato del 30%;
  • le sanzioni eventualmente archiviate/annullate in sede di autotutela, infine, determinano la riduzione dell’accertamento originario.

Questa gestione determinerebbe la necessità di una continua revisione degli accertamenti durante l’anno che dovrà comunque essere rivista almeno in sede di salvaguardia ed assestamento, oltreché ovviamente di rendiconto.

Inoltre a complicare la situazione bisogna ricordare che questo stanziamento è direttamente collegato sia alla gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità (in particolare ricordiamo che il principio contabile applicato 4/2 prevede che l’FCDE vada sempre stanziato “dall’Ente finale”) che alla gestione dei vincoli di legge.

Combinando quindi i principi contabili per la costruzione del bilancio con le norme sui vincoli previsti dal codice della strada, la determinazione delle poste di bilancio deve seguire un ordine piuttosto rigido:

  1. le entrate sono stanziate sulla base delle stime di accertamento;
  2. devono essere stanziati i vincoli di destinazione per la quota da riconoscere all’Ente proprietario della strada (in caso di sanzioni sulla base dell’articolo 142);
  3. il fondo crediti deve essere calcolato solo sulla quota di entrata di competenza dell’ente;
  4. devono infine essere stanziati i vincoli di destinazione sulla base dell’articolo 142 e dell’articolo 208.

Dato che a seconda del tipo di sanzione rilevata si devono applicare vincoli di destinazione diversi, nella pratica sarebbe più comodo per tutti i conteggi successivi definire direttamente tre capitoli per l’imputazione delle sanzioni: due secondo l’articolo 142 (uno a rischio e uno no, come vedremo meglio nel prosieguo) e uno per quelle sulla base del 208.

Per esemplificare la situazione ammettiamo di prevedere in bilancio due capitoli per le violazioni al 142 e uno per quelle al 208, poi sulla base di queste stime di partenza andremo a costruire gli stanziamenti da essi derivanti:

  • Capitolo E142/1 – Sanzioni al codice della strada art. 142 (strada provinciale): stanziamento 500;
  • Capitolo E142/2 – Sanzioni al codice della strada art. 142 (strada provinciale): stanziamento 500;
  • Capitolo E208 – Sanzioni al codice della strada art. 208: stanziamento 800,00.

Le violazioni rilevate sulla base dell’articolo 142 del C.d.S. spettano per il 50% al proprietario della strada, per cui il riversamento del capitolo E142/1 che va ad esempio alla provincia va stanziato prima di tutti gli altri conteggi, come ribadito anche dalla corte dei conti  in sezioni autonome nella delibera n. 1 del 21/12/2018 che ha individuato che le decurtazioni relative al fondo crediti di dubbia esigibilità e le spese per il concessionario richiamate nel principio contabile sono valide ai soli fini della determinazione della quota di vincolo e non anche della quota della provincia. Di conseguenza sulla base dell’esempio di cui sopra andremo a stanziare il capitolo per la quota della provincia:

  • Capitolo UProv – Quota spettante alla provincia delle sanzioni art. 142 C.d.S. (collegato a cap. E142/1): stanziamento 500.

La fase successiva sarà quella di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel calcolo, il capitolo E142/1 non sarà considerato perché il relativo fondo andrà stanziato dall’Ente proprietario della strada (considerato l’Ente finale) e per il Comune il capitolo sarà da considerare “non a rischio”; diversamente entrambi gli altri capitoli saranno oggetto di analisi. E’ opportuno determinare il fondo con una media di mancato incasso per ogni capitolo per non avere effetti distorsivi sul conteggio dei vincoli che poi dovranno essere stanziati.

Nel nostro esempio ipotizziamo di avere per entrambi i capitoli una percentuale di incasso del 60%, conseguentemente sempre sulla base dell’esempio di cui sopra un FCDE da stanziare pari a euro 520,00 così determinato:

  • sul capitolo E142/2: 500*40%=200,00;
  • sul capitolo E208: 800,00*40% =320,00.

Dopo aver calcolato e stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità è possibile conteggiare la quota di vincolo da applicare sempre distinguendo fra le due tipologie di violazioni:

  • violazioni di cui all’art. 142: vincolo da applicare = stanziamento – quota del 50% del proprietario dell’ente – FCDE stanziato sul capitolo. il vincolo consiste in interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali oltre ad interventi di potenziamento attività di controllo (contiene le eventuali spese per la gestione delle sanzioni come potenziamento delle attività di controllo, incluse le spese di personale);
  • violazioni di cui all’art. 208: vincolo da applicare = (stanziamento – FCDE stanziato sul capitolo) / 2. Il vincolo consiste in 3 interventi ben distinti e con quote minime ben identificate:
    1. per almeno il 25% della somma secondo il comma 4 lettera a) manutenzione ed ammodernamento segnaletica stradale;
    2. per almeno il 25% della somma secondo il comma 4 lettera b) potenziamento attività di controllo (include spese per la gestione delle sanzioni, la norma non richiama espressamente il costo del personale fra questi come avviene nell’articolo 142);
    3. per la restante parte della somma secondo il comma 4 lettera c) altre finalità connesse alla sicurezza stradale ivi incluse manutenzioni etc., in questa quota possono essere ricondotti anche gli interventi individuati dal comma 5-bis dello stesso articolo.

Sempre nell’esempio i vincoli da stanziare sarebbero:

  • sulla base dell’articolo 142: 300, ovvero (1000 Entrata – 500 Quota prov. – 200 FCDE);
  • sulla base dell’articolo 208: 240, ovvero (800 Entrata – 320 FCDE) / 2 in quanto la quota da vincolare è pari al 50% dei proventi.

Per quanto attiene alle spese di riscossione delle entrate si ritiene – sulla base della sopracitata delibera della corte dei conti – che le stesse facciano parte dei vincoli stessi intesi come potenziamento delle attività di controllo e quindi non vadano sottratti al valore sul quale calcolarli a differenza invece delle spese del concessionario che vengono espressamente richiamate dal principio contabile e che vanno dedotte alle entrate prima di determinare il vincolo.

Nella gestione dell’anno quindi tutte le variazioni alle entrate comporteranno variazioni a questi stanziamenti utilizzando i medesimi criteri. In sede di rendiconto poi si dovranno determinare le quote da destinare sulla base dell’effettivo accertato e impegnato per i vari vincoli; l’unica eccezione è determinata dalla quota di sanzioni da riversare all’ente proprietario della strada nelle sanzioni di cui all’art. 142: infatti la quota esigibile (e quindi impegnabile) nell’esercizio è la quota incassata dall’ente, per cui il vincolo sarà determinato facendo la differenza fra il 50% del totale accertato ed il 50% dell’impegnato che dovrebbe essere uguale al 50% dell’incassato. Così facendo i riversamenti dovuti al proprietario dell’ente per gli incassi sui residui dovranno essere coperti dalla quota di avanzo vincolato negli anni precedenti secondo lo stesso schema.

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 10/01/2022)

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