La corretta gestione contabile ed in inventario delle donazioni

di Francesco Bertagna e Marco Allegretti

 

Nell’ultimo anno l’Ente ha ricevuto in donazione diversi dispositivi di sicurezza sanitaria (Defibrillatori, Termoscanner) ed una somma in denaro di € 2.000.000 vincolata alla realizzazione di alloggi per anziani (Fabbricati ad uso abitativo). Come devono essere registrate queste donazioni nell’inventario e nella contabilità economico-patrimoniale?


Prima di tutto risulta necessario distinguere la donazione di beni mobili (Defibrillatori, Termoscanner) dalla donazione in denaro vincolata alla realizzazione di alloggi per anziani: andiamo, pertanto, per punti.

1) DONAZIONE BENI MOBILI
Nel caso in cui sia presente un atto di donazione nel quale sono specificati i valori dei singoli beni donati, si procede nel seguente modo:
– INVENTARIO:  vengono inseriti i beni nella procedura inventario specificando descrizione del bene, ubicazione, eventuale consegnatario e valore (come individuato nell’atto di donazione o da apposita perizia redatta dall’ufficio tecnico dell’Ente). A software potrebbe esserci la possibilità di specificare che l’acquisizione del bene non deriva da una variazione finanziaria, ma (sulla base della vecchia indicazione ante armonizzazione) da una variazione da altre cause (la donazione, in questo caso) che genera – spesso automaticamente – una sopravvenienza attiva.
Il bene entra a far parte a tutti gli effetti del patrimonio mobiliare dell’Ente ed inizia il normale processo di ammortamento in base alla categoria di appartenenza (nel caso specifico si tratta di attrezzature sanitarie cod. 1.2.2.02.05.02.001).
– CONTABILITA’: sul tema in dottrina c’è dibattito in assenza di indicazioni specifiche.  Una prima interpretazione prevede che in contabilità finanziaria non risulti necessario iscrivere nulla trattandosi di atto unilaterale ricettizio senza movimentazione finanziaria, ma si debba registrare la transazione solo in contabilità economico-patrimoniale (incremento dell’attivo patrimoniale con in contropartita una sopravvenienza attiva fra i ricavi di conto economico); altro fronte ritiene necessario registrare (in applicazione di un più stretto e vincolante obbligo di applicazione del principio generale di integrità) anche in contabilità finanziaria la transazione iscrivendo fra le entrate un trasferimento dalle imprese/famiglie ed in uscita l’acquisizione del bene donato (a seguito di impegno e accertamento, risulterà poi necessario chiudere il rigiro contabile attraverso un mandato tratto su detto impegno da incassare in compensazione con una reversale a saldo del citato accertamento).

 

2) DONAZIONE IN DENARO VINCOLATA ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI
In questo secondo caso, dovendo gestire l’incasso della somma, la dottrina è allineata sull’applicazione del metodo di seguito rappresentato. Per prima cosa va accertata l’entrata in contabilità finanziaria alla voce del piano dei conti E.4.02.02.01.001 “Contributi agli investimenti da Famiglie” (o imprese, se del caso) che finanzia la realizzazione di un bene compatibile con il vincolo di destinazione dato. All’incasso della donazione si chiude il relativo accertamento con specifica reversale di incasso (che crea cassa vincolata trattandosi di trasferimento per opera specifica), mentre sul fronte realizzazione opera si seguono le regole ordinarie con gestione di FPV per la reimputazione della stessa secondo cronoprogramma. Qualora al termine dell’esercizio non si sia perfezionata l’obbligazione giuridica e non si possano neanche attivare gli FPV secondo le regole dettate dal Principio Contabile Applicato 4/2, la somma confluisce in avanzo vincolato per il rifinanziamento della medesima opera su esercizi successivi.

In contabilità economico patrimoniale il Comune registra nell’attivo di stato patrimoniale l’incremento di un “Crediti da Contributi agli investimenti” ed un ricavo in conto economico da “Contributi agli investimenti”.

Se a fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati, il contributo è interamente “sospeso” stornando detto ricavo e facendolo transitare fra i “Contributi agli investimenti” in passivo di Stato Patrimoniale.

Considerando che gli investimenti non sono stati realizzati alla fine dell’esercizio in cui si è accertata l’entrata, in inventario non andranno fatte modifiche, fino a quando non inizieranno i lavori di realizzazione. A quel punto in inventario andrà creata la scheda per ogni singolo alloggio e andrà ripartito in parti uguale il valore dei vari stati avanzamento. Finché la realizzazione non sarà ultimata, i vari importi degli stati di avanzamento andranno iscritti nella voce “Immobilizzazioni materiali in costruzione”.

Una volta realizzati, i fabbricati sono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. Quindi andranno trasformate in definitive tutte le immobilizzazioni in corso create nei vari stati di avanzamento lavoro (da “Immobilizzazioni materiali in costruzione” a “Fabbricati ad uso abitativo”). Da questo momento in poi inizierà l’ammortamento previsto per la tipologia di bene (con aliquota al 2% relativamente ai Fabbricati).

Annualmente infatti, nell’ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l’ammortamento e la quota annuale del contributo agli investimenti (che, di fatto, lo compenserà a Conto Economico) con le seguenti due scritture:

  • Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo       a            Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo
  • Contributi agli investimenti da famiglie              a            Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 22/11/2021)

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