Incentivi tecnici non assegnati: la gestione contabile dopo il Parere della Corte dei conti Sezione Lombardia

di Luca Otelli e Marco Allegretti

 

Con la deliberazione nr. 131/2021, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, si è espressa in merito agli incentivi per funzioni tecniche non ripartiti tra il personale dipendente in quanto le attività incentivate sono state affidate a personale esterno. La conclusione alla quale giunge detta sezione della Corte dei conti è che tali incentivi non assegnati, al termine dell’esercizio, confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Come noto, ordinariamente (secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 articolo 5.2 comma a)), a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, deve essere registrato un impegno con imputazione all’esercizio in corso di gestione a carico degli stanziamenti nel Titolo II (se si tratta di opere o nel Titolo I nel caso si trattasse di servizi o forniture). Successivamente l’Ente – trattandosi di spesa del personale – deve predisporre gli opportuni “giri contabili” per pagarla dall’apposito Macroaggregato del Titolo I, ossia:

  • emettere “tempestivamente” il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio accertando e incassando contestualmente il medesimo importo al Titolo III delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.” alla voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (Legge Merloni);
  • a seguito di queste scritture, la spesa relativa agli incentivi tecnici da ripartire è impegnata anche tra le spese di personale al Titolo I nel rispetto dei principi previsti per il trattamento accessorio e premiante (ossia deve essere imputata all’esercizio in cui viene liquidata); la copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento in entrata al Titoto III precedentemente indicato, il quale svolge pertanto la funzione di compensare il doppio impegno evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Nel caso prospettato dalla citata sentenza, invece, trattandosi di incentivi non assegnati in quanto le relative attività sono state affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio, dovendo farle confluire nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, non si dovrà procedere al rappresentato “giro contabile” (a partire già dall’impegno al titolo II), creando pertanto un’economia sui capitoli che finanziano l’opera. Conseguentemente:

  • se il quadro economico era finanziato con trasferimenti specifici o altre entrate vincolate l’economia dovrà confluire in avanzo vincolato da leggi, trasferimenti, mutui o vincoli dell’ente;
  • viceversa se finanziato da “semplici” entrate in conto capitale senza vincolo di destinazione, formerà avanzo destinato
  • infine creerà avanzo libero negli altri casi.

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 27/10/2021)

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