di Marco Terzi
L’annosa questione della corretta interpretazione del punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 in merito alla contabilizzazione del fondo risorse decentrate ha trovato la sua conclusione. A risolverla è stata la recente pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei conti resa con deliberazione n. 20/SEZAUT/2024/QMIG in risposta alla questione di massima postale dalla Sezione Veneto.
Il principio contabile, come noto, stabilisce che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”. Nonostante la chiarezza del testo, il dubbio era se, una volta costituito e certificato il fondo, ed in assenza di un contratto decentrato integrativo sottoscritto o di un atto unilaterale (ex articolo 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165/2001) entro la fine dell’esercizio, tutte le risorse del fondo, sia di parte stabile che di parte variabile, dovessero essere considerate definitivamente vincolate oppure no. Dopo un’ampia illustrazione delle pronunce di varie Sezioni regionali, la Sezione Autonomie afferma che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all’articolo 79 del CCNL del 16/11/2022, una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL stesso (fonte abilitata dal decreto legislativo n. 165/2001). Detto vincolo riguarda sia le risorse “stabili” (che si riproducono, anno per anno, in base al CCNL) sia quelle “variabili” (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal CCNL stesso e non riproducibili l’anno successivo, se vengono a mancare). Entrambe fanno parte delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa, a norma del CCNL. Se la contrattazione non si conclude entro la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, a valere sulle risorse vincolate confluite nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, in modo da “riportare” le relative risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per la loro erogazione. In quanto risorse vincolate del risultato di amministrazione, esse dovranno ovviamente essere inserite nell’allegato a/2 al rendiconto di esercizio.
Dopo ampia disamina, la Sezione Autonomie conclude pertanto con il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
Qui il testo integrale della deliberazione Sezione Autonomie n. 20/SEZAUT/2024/QMIG
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 16/12/2024)
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