Fondo caro-bollette: un riepilogo delle cinque tranche sul 2022 e un anticipo di quello sul 2023

di Marco Terzi

Il decreto legge ‘Accise’ n. 179 dello scorso 23 novembre ha aggiunto il quinto e ultimo tassello per l’anno 2022 al fondo statale per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, comunemente detto ‘Fondo caro-bollette’. Delle cinque tranche di risorse stanziate, ad oggi sono state erogate solamente le prime tre. Le altre due attendono ancora il consueto decreto ministeriale attuativo, previo passaggio in Conferenza Stato-città. Per la quarta tranche il termine per la sua adozione era fissato al 31 ottobre scorso, mentre per la quinta è fissato al prossimo 10 dicembre. Per fare chiarezza in questo ginepraio di norme e cifre, riteniamo utile fare un breve riassunto delle somme stanziate dai vari decreti-legge approvati a partire dallo scorso marzo:

  • Art. 27, comma 2, D.L. n. 17/2022 200.000.000,00 (comuni) 50.000.000,00 (province e città metropolitane)
  • Art. 40, comma 3, D.L. n. 50/2022 150.000.000,00 (comuni) 20.000.000,00 (province e città metropolitane)
  • Art. 16, comma 1, D.L. n. 115/2022 350.000.000,00 (comuni) 50.000.000,00 (province e città metropolitane)
  • Art. 5, comma 1, D.L. n. 144/2022 160.000.000,00 (comuni) 40.000.000,00 (province e città metropolitane)
  • Art. 2, comma 1, D.L. n. 179/2022 130.000.000,00 (comuni) 20.000.000,00 (province e città metropolitane)

Per un importo totale di 990.000.000,00 a beneficio dei comuni e 180.000.000,00 a beneficio di province e città metropolitane.

Le prime due tranche sono state erogate in un’unica soluzione in data 19/09/2022, mentre la terza è stata erogata in data 04/11/2022. Gli importi sono reperibili sul sito del Ministero dell’Interno, Finanza locale alla voce ‘Pagamenti’.

Per la quantificazione della quarta e della quinta tranche, in attesa dei decreti ministeriali previsti, si ritiene applicabile lo stesso criterio proporzionale utilizzato per le tre precedenti. Per la loro iscrizione a bilancio, se non ancora fatta, si potrà procedere con delibera di variazione entro il 31 dicembre ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a) del Tuel da parte del consiglio dell’ente, ovvero con delibera d’urgenza della giunta ai sensi del successivo comma 4. In quest’ultimo caso, ovviamente, resta fermo l’obbligo di ratifica consiliare entro il medesimo termine del 31 dicembre.

Infine un’anticipazione per il prossimo anno, visto che molti responsabili finanziari sono già alle prese con la complessa quadratura del bilancio di previsione 2023-2025. L’art.8 del disegno di legge di bilancio 2023 bollinato dalla RGS stanzia sul prossimo anno 400 milioni di euro per le medesime finalità, di cui 350 milioni per i comuni ed i restanti 50 milioni per le città metropolitane e le province. Il riparto dovrà avvenire previo decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal Siope.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 07/12/2022)

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