FAQ 49: sì all’utilizzo del “fondone” per il caro bollette

di Carlo Gemma

Con le modifiche apportate in sede di conversione all’articolo 37-ter del decreto legge n. 21 del 21 Marzo 2022 l’intento era quello di sbloccare l’utilizzo dei fondi originariamente destinati ai comuni per far fronte all’emergenza COVID-19 anche al caro bollete derivante dalla crisi energetica causata dalla guerra.

L’integrazione fatta però poneva qualche dubbio sulla reale portata dell’intervento per questo motivo la ragioneria generale dello stato è intervenuta pubblicando la FAQ 49 dove specifica in maniera inequivocabile che tutte le risorse alle quali fa riferimento l’articolo 37-ter possono essere utilizzate per il solo esercizio 2022 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla spesa per l’energia elettrica non coperti da specifiche assegnazioni statali risultanti dal confronto fra spesa dell’esercizio 2022 e spesa nel 2019.

Per completezza si ricorda che l’articolo va in realtà a modificare l’articolo 13 del decreto legge 4 del 27/01/2022 che originariamente autorizzava anche per il 2022 sia l’applicabilità dell’avanzo derivante dai ristori concessi per fronteggiare la pandemia sia la possibilità di utilizzare l’avanzo libero ed i proventi delle sanzioni edilizie previste nell’art. 109 del DL 18/2020.

In sintesi alla luce di quanto sopra le risorse utilizzabili alternativamente per COVID o caro utenze per energia elettrica sono:

  • avanzo libero, ferme restando le priorità di copertura dei debiti fuori bilancio e degli equilibri di bilancio (art. 109 c.2 DL 18/2020 e successive modifiche)
  • i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia (art. 109 c.2 DL 18/2020 e successive modifiche)
  • avanzo vincolato per covid con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originali (art. 13 DL 4/2022 e successive modifiche)

Non risulterebbero però prorogate le semplificazioni sull’applicabilità di tali fondi durante le variazioni di bilancio, per cui sarà necessario seguire l’iter ordinario, ovvero si richiede l’intervento del consiglio l’applicazione dell’avanzo libero e la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie mentre per l’avanzo vincolato è necessario l’atto del responsabile (art. 187 c. 3 quinquies del TUEL) o giunta in caso di esercizio provvisorio.

Naturalmente questi interventi vanno inseriti e raccordati con gli altri interventi previsti per energia elettrica e gas (art. 27 c.2 del DL 17/2022 e successive modifiche) e la possibilità di applicare avanzo libero in sede di bilancio previsione nel caso in cui il rendiconto sia già stato approvato (art. 40 c. 4 del DL 50/2022)

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 13/06/2022)

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