di Marco Terzi
Inversione di marcia sull’iter di approvazione del DUP e del bilancio di previsione: con sentenza del 17/05/2024 il Consiglio di Stato ha infatti ribaltato la precedente (e dirompente) pronuncia del TAR Puglia del 07/02/2023 che aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio preventivo di un comune pugliese. Il ricorso, lo ricordiamo, era stato presentato a suo tempo da alcuni consiglieri che, con l’approvazione dei due documenti in un’unica seduta, ritenevano che l’effettivo esercizio della funzione del consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, fosse stata, in tal modo, preclusa. La motivazione di quella sentenza stava nel fatto che “(…) la discussione e l’approvazione del DUP deve essere svolta in apposita e specifica seduta “dedicata”, preliminare rispetto alla seduta di approvazione del bilancio di previsione, quest’ultimo da redigere in coerenza con il DUP, costituente la guida strategica e operativa dell’Ente, che investe la sfera di interesse e di esercizio della funzione di tutti i consiglieri comunali, essendo stata l’assise consiliare eletta dalla legge quale sede naturale del confronto e della decisione sul contenuto del DUP”.
Il Consiglio di Stato, a cui l’amministrazione comunale si era in seguito appellata, ha accolto il ricorso riformando quella sentenza. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti sostenuto che la sentenza del Tar, laddove afferma la necessità che il DUP venga approvato in una seduta “dedicata” e che lo schema di bilancio di previsione venga approvato dopo il DUP, introduce un obbligo assente nel quadro normativo e regolamentare di riferimento.
Non vi è dubbio che il DUP sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del Tuel, così come il successivo art. 170, comma 5 individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il DUP “costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”. Tuttavia, dalle due disposizioni non si può trarre la conseguenza per la quale il primo atto deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per la loro approvazione. A dirlo, prosegue il Consiglio di Stato, è l’art. 174, comma 1, del Tuel, il quale ne consente la presentazione all’organo consiliare per la loro approvazione anche nella medesima seduta. Anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, che prevede che la giunta presenti il DUP al consiglio entro il termine ordinatorio del 31 luglio di ciascun anno “per le conseguenti deliberazioni”, non implica né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il DUP e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del consiglio.
Le prerogative dei consiglieri comunali sono quindi garantite con il rispetto dei termini minimi che debbono intercorrere tra l’avviso di convocazione della seduta consiliare e la data fissata per la riunione, garantendo che fin dal momento del suo invio siano messi a disposizione tutti gli atti e gli allegati ai fini dell’esame dei punti all’ordine del giorno, quale condizione indispensabile per consentire loro di studiare gli atti e di presentare emendamenti e proposte.
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 24/05/2024)
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