Corte dei conti: altro sì all’utilizzo di entrate vincolate per investimenti (ma solo per tempi brevi)

di Marco Terzi

Il tema della gestione dei vincoli di cassa, si sa, è assai caro alla Corte dei conti. Ad affrontarlo, fornendo interessanti spunti per la loro corretta contabilizzazione, questa volta è la Sezione Abruzzo, come sempre in occasione della verifica dei questionari dell’organo di revisione. In prima battuta i magistrati contabili stigmatizzano la totale assenza di cassa vincolata il che, affermano, desta molte perplessità. E’ questo un primo campanello d’allarme, da cui derivano sempre ulteriori controlli e verifiche da parte della Corte stessa. In via generale, osservano, “l’assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata può dar luogo a un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l’emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio, o di sofferenza della cassaimpedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile”.

I magistrati abruzzesi ricordano poi quanto affermato dalla recente deliberazione n. 99/2025 della Sezione Lombardia in tema di utilizzo della cassa vincolata (vedi il nostro approfondimento sul tema). Come noto, essa ne ha ammesso l’utilizzo, laddove erogata per una destinazione determinata, anche per pagare altre spese di investimento, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera. Ciò, tuttavia, deve essere limitato temporalmente ed è accompagnato dall’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine, qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata. “Per le spese di investimento, quindi, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non infrequente, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali o ultrannuali per spese di investimento, l’ente, anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, potrà utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata”. La norma non prescrive che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo. Sarebbe del resto irragionevole se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, l’ente locale, pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione di tesoreria con conseguente addebito dei relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.

La Sezione abruzzese conclude l’esame con l’invito all’ente a rispettare la normativa vigente in tema di vincoli di cassa e la loro corretta contabilizzazione, tenuto conto anche delle risorse afferenti il PNRR ed alla luce delle semplificazioni introdotte dall’art.6, comma 6-octies del decreto-legge n.60 del 2024.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 12/12/2025)